Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016.

Priimta 2016-09-07 · ECLI:EU:C:2016:634 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-549/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-09-07
ECLI
ECLI:EU:C:2016:634
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. VilarasGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 settembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 2 — Principio di parità di trattamento — Obbligo di trasparenza — Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso — Difficoltà di esecuzione — Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità — Transazione — Riduzione della portata del contratto — Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita — Modifica sostanziale di un appalto — Giustificazione basata sull’opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole»

Nella causa C‑549/14:

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Højesteret (Corte suprema, Danimarca), con decisione del 27 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2014, nel procedimento

Finn Frogne A/S

contro

Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da D. Šváby (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’avvio degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato».
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».
«Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. (...) Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara».

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

(...)

(...)

oppure

Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell’importo dell’appalto iniziale;

(...)».

«1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

(...)

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 2 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur ( C‑454/06 , EU:C:2008:351 ), e del 13 aprile 2010, Wall ( C‑91/08 , EU:C:2010:182 ), debba essere interpretato nel senso che un accordo transattivo comportante limitazioni e modifiche dei servizi inizialmente convenuti dalle parti nell’ambito di un appalto che ha già formato oggetto di una procedura di gara, nonché la rinuncia reciproca all’esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inadempimento al fine di evitare una successiva controversia, costituisca un appalto che richiede di per sé una procedura di gara, nell’ipotesi in cui l’esecuzione dell’appalto iniziale si riveli problematica».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’ esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà.

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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