Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2015.

Priimta 2015-11-26 · ECLI:EU:C:2015:780 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-487/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-11-26
ECLI
ECLI:EU:C:2015:780
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjas · pranešėjasC. LycourgosTeisėjasJ.-C. BonichotGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

26 novembre 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizioni all’interno dell’Unione europea — Punto di entrata diverso da quello previsto nella notifica e nell’autorizzazione preventiva — Modifica essenziale delle modalità di spedizione dei rifiuti — Spedizione illegale — Proporzionalità dell’ammenda amministrativa»

Nella causa C‑487/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), con decisione del 22 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2014, nel procedimento

SC Total Waste Recycling SRL

contro

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, C. Lycourgos (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(1)

Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell’ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali.

(…)

(…)

(…)

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

(…)

«1. Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.

(…)».

«Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all’articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e l’altra normativa comunitaria sui rifiuti.

(…)».

«1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

(…)

(…)

(…)».

« Casella 15 (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): Nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi (…) di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni (…) della norma ISO 3166. Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell’ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinenti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste».

«(…)

(…)».

«(…)

(…)

(…)».

Il diritto ungherese

«L’introduzione di rifiuti nel territorio ungherese è possibile conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto governativo relativo alla spedizione transfrontaliera di rifiuti».
«L’autorità preposta alla protezione dell’ambiente impone il pagamento di un’ammenda in materia di gestione dei rifiuti, conformemente al decreto governativo che stabilisce norme relative alle ammende in materia di gestione dei rifiuti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, lavoratore autonomo o organismo privo di personalità giuridica propria che:
«1. L’importo dell’ammenda – fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi da 4 a 8, e all’articolo 3, paragrafo 4, del presente decreto – è determinato moltiplicando gli importi di base dell’ammenda previsti nel presente decreto per i coefficienti di proporzionalità che li modificano, conformemente alle disposizioni dell’allegato.

(…)

(…)

«1. Per la determinazione dell’importo dell’ammenda, occorre in primo luogo individuarne l’importo di base.

(…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se si debba ritenere che la spedizione di rifiuti effettuata “in un modo che non è materialmente specificato nella notifica”, ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, si riferisca ai mezzi di trasporto indicati negli allegati I A e I B di detto regolamento (su strada, per ferrovia, via mare, per via aerea, per idrovia interna).

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima, seconda e terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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