Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2017.

Priimta 2017-06-28 · ECLI:EU:C:2017:499 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-482/14
Teismas
Court of Justice
Data
2017-06-28
ECLI
ECLI:EU:C:2017:499
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasM. VilarasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 giugno 2017 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 1 — Gruppo Deutsche Bahn — Accordi di cessione di utili — Divieto di trasferire ai servizi di trasporto ferroviario aiuti pubblici concessi ai fini dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria — Obblighi contabili — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 9, paragrafo 4 — Regolamento (CE) n. 1370/2007 — Articolo 6, paragrafo 1 — Punto 5 dell’allegato — Presentazione per ogni singolo contratto degli aiuti pubblici versati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri per servizio pubblico»

Nella causa C‑482/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 30 ottobre 2014,

Commissione europea , rappresentata da W. Mölls, T. Maxian Rusche e J. Hottiaux, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti, assistiti da R. Van der Hout, advocaat,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

Repubblica di Lettonia , rappresentata da I. Kucina, J. Treijs-Gigulis e I. Kalniņš, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 91/440

«considerando che il futuro sviluppo ed un’efficiente gestione della rete ferroviaria possono essere facilitati mediante una distinzione fra l’esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell’infrastruttura; che in queste condizioni occorre che in tutti i casi queste due attività abbiano contabilità distinte e possano essere gestite separatamente».
«Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all’esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali».
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in materia di gestione, di amministrazione e di controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile, le imprese ferroviarie abbiano uno status indipendente in virtù del quale dispongano, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e di una contabilità distinti da quelli degli Stati.
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all’impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.

(...)».

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire, sul piano della contabilità, la separazione delle attività relative all’esercizio dei servizi di trasporto da quelle relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all’altra.

I conti relativi a queste due attività sono tenuti in modo tale da riflettere tale divieto».

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia i conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e per quelle connesse alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all’altro.

I conti relativi a queste due attività sono tenuti in modo tale da riflettere tale divieto».

«Nel caso delle imprese ferroviarie, i conti profitti e perdite e i bilanci, o il bilancio annuale che espone l’attivo e il passivo, sono tenuti separati e sono pubblicati per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci. I fondi erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di persone per servizio pubblico devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività».

Direttiva 2001/12

«Per promuovere il funzionamento efficiente dei servizi di trasporto passeggeri e merci e garantire la trasparenza finanziaria, anche su tutte le compensazioni finanziarie e gli aiuti di Stato, è necessario separare la contabilità dei servizi di trasporto di passeggeri e di merci».

Direttiva 2001/14

«Gli Stati membri stabiliscono le modalità, ivi compresi, se del caso, pagamenti anticipati, necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali e, dall’altro, i costi di infrastruttura.

Fatto salvo l’eventuale obiettivo a lungo termine della copertura da parte dell’utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non discriminatoria, quando il trasporto ferroviario è competitivo rispetto ad altri modi di trasporto, nell’ambito dei principi di imposizione dei diritti di cui agli articoli 7 e 8, uno Stato membro può imporre al gestore dell’infrastruttura di conseguire un equilibrio della contabilità senza contributi statali».

«1. I diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono pagati al gestore dell’infrastruttura che li usa per finanziare le sue attività.

(...)

«Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale, in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario».

Regolamento n. 1370/2007

«Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato direttamente a norma dell’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell’allegato».
«2. La compensazione non può eccedere l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l’effetto finanziario netto, l’autorità competente segue il seguente schema:

costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall’autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all’interno della rete gestita in base all’obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell’assolvimento dell’obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

più un ragionevole utile,

uguale all’effetto finanziario netto.

(...)

Direttiva 2012/34

«La direttiva [91/440], la direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie [ GU 1995, L 143, pag. 70 ], e la direttiva [2001/14] hanno subito sostanziali modificazioni. Poiché sono necessarie ulteriori modifiche, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla loro rifusione e riunione in un unico atto».

Normativa tedesca

«(1) Le società ferroviarie pubbliche

che siano unicamente imprese di trasporto ferroviario e siano collegate, mediante una società controllante, ad un’impresa di infrastruttura ferroviaria che sia una società ferroviaria pubblica, o

hanno l’obbligo, anche se non sono gestite in forma di società di capitali, di redigere, far controllare e pubblicare i conti annuali e una relazione di gestione conformi alle disposizioni applicabili alle grandi società di capitali che figurano nella seconda sezione del terzo libro del codice di commercio. (...)

(1a) Le società ferroviarie pubbliche ai sensi del paragrafo 1, frase 1, punto 1, devono tenere contabilità separate per i due settori; ciò comprende la contabilità separata per il settore “fornitura di servizi di trasporto” e per il settore “gestione dell’infrastruttura ferroviaria”. Per ciascun settore ai sensi della frase 1 nonché per un settore esterno a questi ultimi, esse devono far figurare nell’allegato ai loro conti annuali un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite supplementari, tenuti conformemente ai principi del diritto commerciale. (...)

(1b) I fondi pubblici versati all’uno dei due settori d’attività di cui al paragrafo 1a, frase 1, non possono essere trasferiti all’altro. I conti relativi ai due settori d’attività sono tenuti in modo tale da riflettere tale divieto. Ciò si applica altresì alle imprese ai sensi del paragrafo 1, frase 1, punti 2 e 3.

(...)

(1d) Per le imprese pubbliche di trasporto ferroviario che forniscono servizi ferroviari sia nel settore del trasporto passeggeri sia in quello del trasporto merci, il paragrafo 1a si applica mutatis mutandis, fermo restando che occorre redigere conti separati e far figurare nell’allegato ai conti annuali un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite separati unicamente per il settore del trasporto ferroviario di merci e che tale bilancio può anche essere sostituito da uno stato patrimoniale. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di persone per servizio pubblico devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività.

(...)».

«I gestori dei binari devono fissare le loro tariffe in conformità di un’ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, punti 6 e 7, in maniera tale da compensare i costi da essi sopportati per la fornitura del pacchetto minimo di accesso ai sensi del paragrafo 1, prima frase, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato. Così facendo, essi possono percepire delle maggiorazioni sul costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, in quanto può essere operata una distinzione tanto in funzione dei servizi di trasporto passeggeri su lunga e su breve distanza, o di trasporto ferroviario di merci, quanto in funzione dei segmenti di mercato all’interno di tali servizi di trasporto, garantendo al contempo la competitività, in particolare in relazione al trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il livello dei diritti non può tuttavia eccedere, quanto alla seconda frase, per un segmento di mercato, il costo direttamente imputabile alla prestazione del servizio ferroviario, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato».

Contesto fattuale

Procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Sulla mancanza di chiarezza del ricorso nel suo insieme e di ciascuno degli addebiti

Sulla base giuridica del ricorso

Nel merito

Sul secondo addebito, relativo a una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440, in quanto la tenuta della contabilità delle controllate della DB AG incaricate della gestione delle infrastrutture ferroviarie non consentirebbe di verificare il rispetto del divieto di trasferire ai servizi di trasporto ferroviario i fondi pubblici destinati all’infrastruttura ferroviaria

Sul primo addebito, relativo a una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440, nei limiti in cui gli accordi di cessione di utili consentono di finanziare i servizi ferroviari con fondi riservati all’infrastruttura ferroviaria

Sul terzo addebito, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, in quanto, attraverso accordi di cessione di utili all’interno del gruppo DB, i diritti di utilizzo dell’infrastruttura sono utilizzati a fini diversi dal finanziamento delle attività del gestore dell’infrastruttura

Sul quarto addebito, relativo a una violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 91/440 e del combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1370/2007 e del punto 5 dell’allegato a quest’ultimo, in quanto i fondi pubblici versati per attività di prestazione di servizi di trasporto passeggeri per servizio pubblico non figurano separatamente nella contabilità della DB Regio

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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