Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2016.

Priimta 2016-11-23 · ECLI:EU:C:2016:890 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-442/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-11-23
ECLI
ECLI:EU:C:2016:890
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaPirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasM. BergerTeisėjasE. LevitsTeisėjasF. BiltgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

23 novembre 2016 * (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Articolo 4, paragrafo 2 — Accesso del pubblico all’informazione — Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” — Direttiva 91/414/CEE — Direttiva 98/8/CE — Regolamento (CE) n. 1107/2009 — Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi — Riservatezza — Tutela degli interessi industriali e commerciali»

Nella causa C‑442/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 12 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2014, nel procedimento

Bayer CropScience SA-NV,

Stichting De Bijenstichting

contro

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

con l’intervento di:

Makhtesim-Agan Holland BV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«I membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali».
«1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste (…)

(…)

(…)

(…)

I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.

(…)».

Diritto dell’Unione

Normativa in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e biocidi

«Una o più sostanze presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale, prodotti animali commestibili, o altrove nell’ambiente, e costituenti residui dell’impiego di un prodotto fitosanitario, compresi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla degradazione o dalla reazione».
«Fatte salve le disposizioni della direttiva [2003/4], gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni fornite dai richiedenti, riguardanti segreti industriali o commerciali, vengano considerate riservate su domanda del richiedente interessato all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I o del richiedente dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario e previa accettazione da parte dello Stato membro o della Commissione della motivazione addotta dal richiedente.

(…)».

«Una o più sostanze presenti in un biocida, che rimangono come residui a seguito del suo impiego, compresi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla loro degradazione o reazione».
«1. Fatta salva la direttiva [2003/4], un richiedente può indicare all’autorità competente le informazioni che ritiene critiche dal punto di vista commerciale e la cui diffusione potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale, e che pertanto desidera vengano considerate riservate e comunicate soltanto alle autorità competenti e alla Commissione. In ciascun caso si richiede una giustificazione esauriente. (…)

(…)».

«[U]na o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell’ambiente, e derivanti dall’impiego di un prodotto fitosanitario.

(…)».

«1. Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto.

(…)

(…)

A fronte di una richiesta di accesso alle informazioni, lo Stato membro che esamina la domanda decide quali informazioni devono essere tenute riservate.

(…)».

«1. Le persone che chiedono che le informazioni da esse presentate in applicazione del presente regolamento siano trattate come informazioni riservate forniscono una prova verificabile a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe nuocere ai loro interessi commerciali (…).

Normativa in materia di accesso alle informazioni ambientali

«(1)

Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente.

(…)

(…)

(…)

«Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)».

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse».
«Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

(…)

(…)

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

(…)».

Normativa applicabile alle emissioni industriali

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

(…)

(…)».

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il disposto dell’articolo 14 della direttiva 91/414, e, rispettivamente, dell’articolo 59 in combinato disposto con l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 o, rispettivamente, dell’articolo 19 della direttiva 98/8 implichi che si debba prendere una decisione su una richiesta di riservatezza, ai sensi dei citati articoli 14, 63 e 19, presentata dal richiedente di cui ai detti articoli, per ciascuna fonte di informazione, prima o all’atto del rilascio dell’autorizzazione o, rispettivamente, prima o all’atto della modifica dell’autorizzazione, mediante una decisione comunicabile ai terzi interessati.

Se i dati che offrono una valutazione dello scarico nell’ambiente di un prodotto, delle sue sostanze attive e di altri elementi a seguito dell’uso del prodotto debbano essere considerati come “informazioni sulle emissioni nell’ambiente”.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime due questioni

Sulle questioni dalla terza alla settima e nona

Sull’ottava questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) * Lingua processuale: il neerlandese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.