Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2016.

Priimta 2016-06-02 · ECLI:EU:C:2016:401 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-438/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-06-02
ECLI
ECLI:EU:C:2016:401
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 giugno 2016 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 6 ottobre 2016]

«Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21 TFUE — Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri — Legge di uno Stato membro recante abolizione dei privilegi e divieto di conferire nuovi titoli nobiliari — Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di detto Stato, ottenuto durante un soggiorno abituale in un altro Stato membro, di cui tale persona possiede parimenti la cittadinanza — Nome contenente elementi nobiliari — Residenza nel primo Stato membro — Diniego da parte dell’amministrazione del primo Stato membro di iscrivere nel registro dello stato civile il nome acquisito nel secondo Stato membro — Giustificazione — Ordine pubblico — Incompatibilità con taluni principi essenziali del diritto tedesco»

Nella causa C‑438/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Karlsruhe (Tribunale distrettuale di Karlsruhe, Germania), con decisione del 17 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2014, nel procedimento

Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff

contro

Standesamt der Stadt Karlsruhe,

Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas (relatore), A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2015,

viste le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il diritto tedesco

«Tutti i cittadini tedeschi sono uguali innanzi alla legge.

Uomini e donne hanno, in linea di principio, gli stessi diritti e doveri civici.

Sono aboliti i privilegi o le ineguaglianze di diritto pubblico, collegati con la nascita o l’appartenenza a ceti. I titoli nobiliari sussistono solo quali componenti del nome e non possono essere ulteriormente concessi.

I titoli che possono essere conferiti sono solo quelli che contraddistinguono un ufficio o una professione; sono fatti salvi i gradi accademici.

Lo Stato non può conferire né ordini né decorazioni.

Nessun cittadino tedesco può accettare un titolo o un ordine da un governo straniero».

«In presenza di rinvio al diritto dello Stato di cui una persona ha la cittadinanza, qualora questi possieda la cittadinanza di più Stati trova applicazione il diritto dello Stato cui la persona è più strettamente collegata, particolarmente in considerazione della residenza abituale o dello svolgimento della vita dell’interessato. Nel caso in cui questi possieda parimenti la cittadinanza tedesca prevale tale status giuridico».
«Una norma giuridica di un altro Stato non è applicabile qualora la sua applicazione porti a un risultato palesemente incompatibile con principi essenziali del diritto tedesco. Essa non è applicabile, in particolare, qualora la sua applicazione risulti incompatibile con i diritti fondamentali».
«Il nome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui detta persona è cittadina».
«Qualora il nome di una persona sia soggetto al diritto tedesco, la persona stessa può scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi all’ufficio dello stato civile, il nome acquisito durante un soggiorno abituale in un altro Stato membro dell’Unione e ivi trascritto nei registri dello stato civile, a condizione che ciò non sia palesemente incompatibile con principi essenziali del diritto tedesco. La scelta del nome ha effetto retroattivo dal momento della trascrizione nei registri dello stato civile dell’altro Stato membro, salvo che la persona dichiari espressamente che tale scelta debba produrre effetti solo per il futuro. La dichiarazione deve essere resa per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le autorità di uno Stato membro sono tenute a riconoscere il cambiamento di nome di un cittadino di tale Stato membro, qualora questi sia, al tempo stesso, cittadino di un altro Stato membro e, nel corso di un soggiorno abituale in tale ultimo Stato membro, abbia acquisito, per effetto del cambiamento di nome non connesso ad un mutamento di status ai sensi del diritto di famiglia, un nome da questi liberamente scelto e contenente vari predicati nobiliari, laddove un collegamento sostanziale futuro con tale Stato possa non sussistere e nel primo Stato membro, malgrado l’abolizione costituzionale della nobiltà, i titoli nobiliari portati al momento dell’abolizione possono tuttavia continuare a essere portati quali componenti del nome».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

Sull’esistenza di una restrizione

Sull’esistenza di una giustificazione

Sui principi di immutabilità e di continuità del nome

Sul carattere volontario del cambiamento di nome

Sulla lunghezza del nome

Sull’abolizione dei privilegi e sul divieto di portare titoli nobiliari o di ricreare l’apparenza di un’origine nobile

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso che l’amministrazione di uno Stato membro non è tenuta a riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato membro qualora questi possieda parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia acquisito tale nome da lui liberamente scelto e contenente vari elementi nobiliari, non ammessi dal diritto del primo Stato membro, laddove sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che un siffatto diniego di riconoscimento risulta giustificato, in tale contesto, da motivi connessi all’ordine pubblico, essendo opportuno e necessario per garantire il rispetto del principio di uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di detto Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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