Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015.

Priimta 2015-12-03 · ECLI:EU:C:2015:793 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-301/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-12-03
ECLI
ECLI:EU:C:2015:793
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 dicembre 2015 (

*

)

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Articolo 1, paragrafo 5 — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto di cani randagi da uno Stato membro ad un altro effettuato da un’associazione di protezione degli animali — Nozione di “attività economica” — Direttiva 90/425/CEE — Articolo 12 — Nozione di “operatore che effettua scambi intracomunitari”»

Nella causa C‑301/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 9 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2014, nel procedimento

Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

contro

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein,

con l’intervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1/2005

«(2)

Ai sensi della direttiva 91/628 [del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425 e 91/496/CEE ( GU L 340, pag. 17 ), come modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, del 14 aprile 2003 ( GU L 122, pag. 1 ; in prosieguo: la “direttiva 91/628”)], il Consiglio ha adottato regole nell’ambito del trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, assicurando nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali in questione.

(...)

(...)

«1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.

(...)

«La direttiva [91/628] (...) [è abrogata] a decorrere dal 5 gennaio 2007. I riferimenti alla direttiva (...) [abrogata] s’intendono fatti al presente regolamento».

La direttiva 90/425

«considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per gli animali ed i prodotti di origine animale implica l’eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari e zootecnici allo sviluppo degli scambi intracomunitari degli animali e prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione degli animali e dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l’impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l’obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari [al] luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un’armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l’obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all’organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità e che in tale contesto è giustificato il mantenimento di un certificato sanitario o di un documento di identificazione previsti dalla normativa comunitaria;

(...)».

«Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti disciplinati dalle direttive riportate nell’allegato A o su quelli di cui all’articolo 21, primo comma, e destinati agli scambi, non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l’articolo 7, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

(...)

La presente direttiva non si applica ai controlli veterinari relativi agli spostamenti tra Stati membri di animali da compagnia, privi di qualsiasi carattere commerciale, accompagnati da una persona fisica e responsabile degli animali durante lo spostamento».

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

(...)».

«Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di animali e/o di prodotti di cui all’articolo 1:

Tale registro deve essere conservato per un periodo che sarà stabilito dall’autorità nazionale competente, per essere presentato, su sua richiesta, all’autorità competente».

Il regolamento (CE) n. 998/2003

«Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti».
«Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I».
«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)».

Diritto tedesco

«Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale intenda,

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se costituisca trasporto di animali non collegato ad un’attività economica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2005, il trasporto effettuato da un’associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità e diretto ad affidare a terzi cani randagi dietro pagamento di un compenso (una somma modica – “Schutzgebühr”)

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(

*

) Lingua processuale: il tedesco.

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