Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015.

Priimta 2015-10-15 · ECLI:EU:C:2015:686 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-216/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-10-15
ECLI
ECLI:EU:C:2015:686
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasF. BiltgenTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. BergerTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasY. BotKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 ottobre 2015 (

*

)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2010/64/UE — Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — Lingua del procedimento — Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria — Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento — Direttiva 2012/13/UE — Diritto all’informazione nei procedimenti penali — Diritto di essere informato dell’accusa — Notifica di un decreto penale di condanna — Modalità — Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell’imputato — Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario»

Nella causa C‑216/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen, Germania), con decisione del 22 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2014, nel procedimento penale a carico di

Gavril Covaci,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen,, A. Borg Barthet, M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2010/64

«(12)

La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(...)

(...)

«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (…)
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

(...)

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

(...)».

La direttiva 2012/13

«Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento».
«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico (...)».
«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».
«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

(…)

(…)».

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

Il diritto tedesco

«La lingua dei procedimenti giudiziari è il tedesco (...)».
«1) Il giudice chiede, per l’imputato o il condannato che non padroneggi la lingua tedesca ovvero sia affetto da sordità o incapace di esprimersi, laddove sia necessario ai fini dell’esercizio dei diritti riconosciutigli nel procedimento penale, l’intervento di un interprete o di un traduttore. Il giudice è tenuto a richiamare l’attenzione dell’imputato, in una lingua al medesimo comprensibile, sul fatto di poter richiedere, per l’intera durata del procedimento penale, l’assistenza a titolo gratuito di un interprete o di un traduttore.

2) Di norma, l’esercizio dei diritti procedurali dell’imputato che non padroneggi la lingua tedesca richiede la traduzione scritta dei provvedimenti che comportano misure privative della libertà, degli atti d’accusa, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato (...)».

«Qualora l’imputato, a fronte di forte sospetto di reato, non disponga di domicilio abituale o di una residenza nella sfera di applicazione territoriale della presente legge, ma non sussistano i presupposti per un ordine di carcerazione, può essere disposto, al fine di assicurare lo svolgimento del procedimento penale, che l’imputato:
«1. L’imputato può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due settimane dalla notifica, dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere (…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64 debbano essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di un provvedimento giudiziale che consenta all’imputato, in applicazione dell’articolo 184 della legge organica sulla giustizia, di presentare ricorso, a pena di irricevibilità, soltanto nella lingua processuale, nella specie, la lingua tedesca.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(

*

) Lingua processuale: il tedesco.

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