Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015.

Priimta 2015-07-09 · ECLI:EU:C:2015:452 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-144/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-07-09
ECLI
ECLI:EU:C:2015:452
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasJ.-C. BonichotTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 luglio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 273 e 287 — Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA — Imponibilità dei servizi medico-veterinari — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑144/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Maramureș (Romania), con decisione del 17 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2014, nel procedimento

Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

contro

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La direttiva 2006/112

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

(...)».

«Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

(...)».

«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:
«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».
«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
«Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1 o gennaio 1978 possono applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al tasso del giorno della loro adesione:

[...]

Il diritto rumeno

«(1) Le seguenti operazioni di interesse generale sono esenti da [IVA]:
«(1) Le seguenti operazioni di interesse generale sono esenti da imposta:
«(1) Il soggetto passivo stabilito in Romania il cui fatturato annuo dichiarato o realizzato è inferiore alla soglia di EUR 35.000 (…) può chiedere l’esenzione dall’imposta, denominata in prosieguo “regime speciale di esenzione”, per le operazioni previste all’articolo 126, primo comma (...)

(...)

(6) Il soggetto passivo il quale applica il regime speciale di esenzione ed il cui fatturato, previsto al secondo comma, è superiore o uguale alla soglia di esenzione per un anno civile deve richiedere la registrazione ai fini IVA, in conformità dell’articolo 153, nel termine di 10 giorni dalla data in cui è raggiunta o superata la soglia. (...) Il regime speciale di esenzione si applica sino alla data di registrazione ai fini IVA, in conformità dell’articolo 153. Qualora il soggetto passivo interessato non richieda la registrazione o la richieda con ritardo, le competenti autorità tributarie hanno il diritto di stabilire l’obbligo di pagamento dell’imposta nonché i relativi obblighi accessori, a partire dalla data in cui il soggetto avrebbe dovuto essere registrato ai fini IVA conformemente all’articolo 153. (...)».

«(1) Il soggetto passivo il quale è stabilito in Romania (...) e esercita o intende esercitare un’attività economica comportante operazioni imponibili e/o esenti dall’IVA con diritto a detrazione, è tenuto a chiedere la registrazione ai fini IVA presso la competente autorità tributaria, secondo le seguenti modalità:

(...)

(7) Qualora la persona tenuta a registrarsi a norma dei comma primo, secondo, quarto o quinto non richieda la registrazione, le competenti autorità tributarie vi provvedono d’ufficio. (...)».

«Norme metodologiche:

(...)

(...)».

«Norme metodologiche:

L’esenzione prevista all’articolo 141, primo comma, lettera a), del codice tributario:

(...)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 273 e l’articolo 287, punto 18, della direttiva [2006/112] debbano essere interpretati nel senso che l’autorità tributaria nazionale aveva l’obbligo di registrare ai fini IVA un soggetto passivo di imposta e di porre a suo carico l’obbligo di pagamento dell’imposta ed i relativi obblighi accessori in ragione del superamento della soglia per l’esenzione dall’imposta, a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha presentato dichiarazioni di imposta alla competente autorità tributaria dalle quali risulta il superamento della soglia di esenzione dal pagamento dell’IVA.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno.

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