Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015.

Priimta 2015-09-03 · ECLI:EU:C:2015:537 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-89/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-09-03
ECLI
ECLI:EU:C:2015:537
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasC. VajdaTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 settembre 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune — Interessi semplici o interessi composti — Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 — Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento»

Nella causa C‑89/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 14 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2014, nel procedimento

A2A SpA

contro

Agenzia delle Entrate,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 659/1999

«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

La comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali

«(...)

Nel contesto del leale rapporto di collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell’esecuzione di determinate decisioni di recupero, è sorta la questione se il predetto tasso d’interesse debba essere applicato su base semplice o composta (...). Tenuto conto dell’obiettivo del recupero degli aiuti illegali e dell’importanza che esso assume nel sistema di controllo degli aiuti di Stato creato dal trattato, la Commissione ritiene urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo.

(...)

Nella pratica di mercato, si utilizza l’interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell’importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l’interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l’importo dell’interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo.

(...) Sembrerebbe quindi che, nonostante la varietà delle situazioni, gli aiuti illegali abbiano l’effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L’applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi [finanziari] risultanti da una tale situazione.

La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all’atto dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario».

Il regolamento n. 794/2004

«1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.

Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.

Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione. La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.

«Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».

La decisione 2003/193

«L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale».

Il diritto italiano

«In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».
«Gli interessi (...) sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (...) n. 794/2004 (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 14 del regolamento [n. 659/1999] e gli articoli 9, 11 e 13 del regolamento [n. 794/2004] devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizioni del capo V del citato regolamento n. 794/2004 (cioè, in particolare, agli articoli 9 e 11), e, quindi, con applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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