Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015.

Priimta 2015-07-16 · ECLI:EU:C:2015:480 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-83/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-07-16
ECLI
ECLI:EU:C:2015:480
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasS. RodinTeisėjasK. JürimäeTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasF. BiltgenTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 luglio 2015 (*1)

«Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico»

Nella causa C‑83/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 5 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2014, nel procedimento

CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

contro

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

con l’intervento di:

Anelia Nikolova,

Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, vicepresidente, facente funzione di presidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, S. Rodin e K. Jürimäe, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, D. Šváby, A. Prechal (relatore), F. Biltgen e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2000/43

«(2)

Conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(...)

(...)

(...)

(...)

«1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

(...)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone (...) per quanto attiene:

(...)

«Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva».
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

La direttiva 2006/32/CE

«Per consentire agli utenti finali di prendere decisioni più informate per quanto riguarda il loro consumo individuale di energia, essi dovrebbero disporre di una quantità ragionevole di informazioni al riguardo e di altre informazioni pertinenti (...). Inoltre, i consumatori dovrebbero essere attivamente incoraggiati a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori».
«Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica (...) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso».

La direttiva 2009/72/CE

«3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili (...) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. (...)

(...)

«1. (...) le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

(...)

Il diritto bulgaro

La legge sulla tutela contro le discriminazioni

«(1) È vietata ogni discriminazione, diretta o indiretta, fondata (...) sull’identità razziale, nazionale o etnica, (...) la condizione personale (...).

(2) Configura una discriminazione diretta qualsiasi trattamento più sfavorevole di una persona sulla base delle caratteristiche personali di cui al paragrafo 1 rispetto al modo in cui è, è stata o sarebbe trattata un’altra persona in condizioni comparabili o simili.

(3) Una discriminazione indiretta consiste nel collocare una persona, sulla base delle caratteristiche personali di cui al paragrafo 1, in una situazione più sfavorevole rispetto ad altre persone attraverso una disposizione, un criterio o una prassi in apparenza neutri, salvo che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati al fine di raggiungerlo siano adeguati e necessari».

«Ai fini della presente legge:

Punto 7. Per “trattamento sfavorevole” si intende qualsiasi atto, azione o omissione che arrechi pregiudizio direttamente o indirettamente a diritti o legittimi interessi.

Punto 8. L’espressione “sulla base delle caratteristiche personali di cui all’articolo 4, paragrafo 1” significa sulla base dell’effettiva sussistenza, che sia presente, passata о presunta, di una o più di tali caratteristiche personali nella persona discriminata o in una persona con la quale essa abbia un legame, o con la quale si presume abbia un legame, quando tale legame costituisca il motivo della discriminazione.

Punto 9. Le “persone con le quali si ha un legame” sono: (...) le persone che, per altre ragioni, possono essere considerate come direttamente o indirettamente dipendenti dalla vittima, qualora tale legame costituisca la causa della discriminazione; (...)».

«1. La [KZD] è un organo statale specializzato e indipendente preposto alla prevenzione delle discriminazioni, alla tutela contro queste ultime e alla garanzia delle pari opportunità.

La legge sull’energia

«Le condizioni generali pubblicate si applicano nei confronti del cliente finale anche in mancanza di accettazione espressa per iscritto».
«1. Si procede al rilevamento dell’energia elettrica fornita al cliente finale per mezzo di strumenti di misurazione commerciale appartenenti all’operatore della rete di trasporto o di distribuzione dell’energia elettrica (...).

Le condizioni generali della CHEZ RB

«1. Gli strumenti di misurazione commerciale (...) sono disposti in maniera tale che il cliente possa effettuare un controllo visivo sui valori indicati.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la nozione di “origine etnica” utilizzata nella direttiva [2000/43] e nella [Carta] debba essere interpretata nel senso che ricomprenda un gruppo compatto di cittadini bulgari di origine rom, quale quello che vive nel quartiere “Gizdova mahala” della città di Dupnitsa.

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulla quinta questione

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

Sulle questioni dalla sesta alla nona

Sulla decima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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