Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 settembre 2015.

Priimta 2015-09-15 · ECLI:EU:C:2015:597 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-67/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:2015:597
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasC. VajdaTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 settembre 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell’Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro — Esclusione — Mantenimento dello status di lavoratore»

Nella causa C‑67/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundessozialgericht (Germania), con decisione del 12 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2014, nel procedimento

Jobcenter Berlin Neukölln

contro

Nazifa Alimanovic,

Sonita Alimanovic,

Valentina Alimanovic,

Valentino Alimanovic,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot e C. Vajda, presidenti di sezione, E. Levits, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Berger (relatore), E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a far beneficiare i cittadini delle altre Parti Contraenti in regolare soggiorno in qualsiasi parte del suo territorio al quale si applica la presente convenzione e che sono privi di risorse sufficienti, al pari dei propri cittadini e alle medesime condizioni, dell’assistenza sociale e medica prevista dalla legislazione in vigore nella parte del territorio considerato».
«Il governo della Repubblica federale di Germania non si impegna a far beneficiare i cittadini delle altre Parti Contraenti, al pari dei propri cittadini e alle medesime condizioni, delle prestazioni previste nel libro II del codice della previdenza sociale [(Sozialgesetzbuch Zweites Buch; in prosieguo: il “libro II”)] – Assistenza sociale di base per le persone in cerca di occupazione, nella sua versione in vigore al momento della domanda».

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 883/2004

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
«1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.

oppure

e

e

«(…)

La direttiva 2004/38

«(10)

Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(…)

(…)

«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

(…)

«1. I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Il diritto tedesco

Il codice di previdenza sociale

«Possono essere richieste a titolo di diritto all’assicurazione di base per i richiedenti lavoro:
«(1) L’assicurazione di base per i richiedenti lavoro mira a consentire ai suoi beneficiari di condurre una vita conforme alla dignità umana.

(…)

(3) L’assicurazione di base per i richiedenti lavoro comprende prestazioni

«(1) Le prestazioni ai sensi del presente libro sono destinate alle persone che:

Sono esclusi:

(…)

La seconda frase, punto 1, non si applica alle straniere e agli stranieri che soggiornano nella Repubblica federale di Germania conformemente a un titolo di soggiorno rilasciato a norma del capitolo 2, sezione 5, della legge sul diritto di soggiorno [(Aufenthaltgesetz)]. Le disposizioni in materia di diritto di soggiorno restano invariate.

(…)».

«È abile al lavoro chiunque, in un prevedibile futuro, non sia incapace, in ragione di una malattia o di un handicap, di esercitare un’attività lavorativa di almeno tre ore giornaliere alle abituali condizioni del mercato del lavoro».
«È indigente chiunque non possa garantire la propria sussistenza, o non possa garantirla in maniera sufficiente, sulla base del reddito o del patrimonio da prendere in considerazione, e non riceva l’assistenza necessaria da parte di altre persone, in particolare da parte dei suoi familiari o di altri organismi previdenziali».
«L’obiettivo dell’aiuto sociale è di consentire ai beneficiari di condurre un’esistenza conforme alla dignità umana. (...)».
«Non vengono erogate prestazioni di sussistenza alle persone a cui sono destinate le prestazioni in forza del [libro II] nella misura in cui esse sono abili al lavoro oppure in ragione del loro legame familiare

(...)».

La legge sulla libera circolazione

«La presente legge regola l’ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’Unione) e dei loro familiari».
«(1) I cittadini dell’Unione che beneficiano della libera circolazione nonché i loro familiari hanno il diritto di entrare e di soggiornare nel territorio federale conformemente alle disposizioni della presente legge.

(2) Fruiscono della libera circolazione in forza del diritto dell’Unione:

(…)

(…)

(3) Per i lavoratori dipendenti o autonomi il diritto previsto dal paragrafo 1 resta impregiudicato:

Il diritto sancito dal paragrafo 1 è mantenuto per un periodo di sei mesi in caso di disoccupazione involontaria confermata dal centro per l’impiego competente dopo un periodo di impiego inferiore a un anno.

(…)».

«(1) I familiari dei cittadini dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5, godono del diritto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, quando accompagnano detto cittadino dell’Unione o si ricongiungono allo stesso. Per i familiari dei cittadini dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, tale principio si applica conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4.

(2) Sono familiari:

(…)».

«(1) Ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea e che sono autorizzati a circolare liberamente nel suo territorio è immediatamente rilasciata d’ufficio un’attestazione del loro diritto di soggiorno.

(…)

(3) L’ufficio per gli stranieri competente può richiedere che i requisiti del diritto previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, siano dimostrati in modo credibile entro i tre mesi successivi all’ingresso nel territorio federale. Le indicazioni e le prove necessarie ai fini della giustificazione possono essere ricevute, all’atto della registrazione amministrativa, dall’autorità competente per la registrazione, che trasmette le indicazioni e le prove all’ufficio per gli stranieri competente. (…) (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 valga – con l’eccezione della non esportabilità delle prestazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento stesso – anche per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla qualificazione delle prestazioni di cui trattasi

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, le quali sono altresì costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa direttiva, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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