Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 febbraio 2016.

Priimta 2016-02-18 · ECLI:EU:C:2016:98 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-49/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-02-18
ECLI
ECLI:EU:C:2016:98
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasE. LevitsTeisėjasM. BergerTeisėjasS. RodinTeisėjasSecretario judicial: M. FerreiraTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Szpunar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 febbraio 2016 (*1) (

i

)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Procedimento di esecuzione forzata – Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità della clausola abusiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale»

Nella causa C‑49/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n o 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado di Cartagena, Spagna), con decisione del 23 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2014, nel procedimento

Finanmadrid EFC SA

contro

VA,

QE,

DG,

NZ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore), M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

(...)».

Diritto spagnolo

«Presentata la domanda di esecuzione, il Tribunale, qualora ricorrano i presupposti e i requisiti procedurali, il titolo esecutivo non sia viziato da irregolarità formali e gli atti di esecuzione richiesti siano conformi alla natura e al contenuto del titolo, emette un’ordinanza contenente l’ordine di esecuzione e dispone l’avvio della stessa».
«Il Tribunale, quando ritiene che taluna delle clausole inserite in un titolo esecutivo fra quelli indicati nell’articolo 557, paragrafo 1, possa essere considerata abusiva, convocherà le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso statuisce entro un termine di cinque giorni lavorativi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 561, paragrafo 1, punto 3».
«Quando venga ordinata l’esecuzione sulla base di [titoli esecutivi non giudiziari né arbitrali] (omissis), il debitore esecutato può proporre opposizione, nei tempi e nei modi di cui all’articolo precedente, soltanto qualora essa sia fondata su una delle seguenti cause:

(...)

7 o

titolo contenente clausole abusive».

«Può ricorrere al procedimento d’ingiunzione colui che richieda ad un terzo il pagamento di un debito pecuniario certo, scaduto e esigibile, di qualsiasi importo, purché la prova di tale debito venga fornita in uno dei modi che seguono:

(...)».

«1. Qualora i documenti allegati alla domanda (...) costituiscano un principio di prova del diritto del richiedente, confermato da quanto esposto nella domanda (…), il “Secretario judicial” ingiunge al debitore di pagare il richiedente, entro un termine di venti giorni, e di fornire al Tribunale le prove di tale pagamento, oppure di comparire dinanzi ad esso e di esporre sinteticamente, mediante atto di opposizione, i motivi per i quali egli ritiene di non essere debitore, integralmente o parzialmente, dell’importo richiesto.

(...)

Nella proposta egli deve informare il richiedente che, qualora la sua risposta non pervenga entro un termine massimo di dieci giorni o sia negativa, ciò verrà considerato quale rinuncia da parte sua».

«1. Se il debitore non ottempera all’ingiunzione di pagamento o non compare dinanzi al Tribunale, il “Secretario judicial” emette un decreto che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento e ne dà notizia al creditore affinché chieda l’ordine di esecuzione, essendo sufficiente a tal fine una semplice domanda.

(...)».

«Se il debitore propone tempestivamente opposizione, la controversia viene risolta definitivamente all’esito del relativo procedimento e la sentenza adottata ha efficacia di giudicato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle questioni terza e quarta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

(

i

) I nomi figuranti alla pag. 1 e ai punti 2, da 14 a 15 e 17 sono stati sostituiti da lettere a seguito di una domanda di anonimizzazione.

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