Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015.

Priimta 2015-03-26 · ECLI:EU:C:2015:202 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-556/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-03-26
ECLI
ECLI:EU:C:2015:202
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasK. JürimäeTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisM. Aleksejev
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasA. Svinkūnaitė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 marzo 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 2 — Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo»

Nella causa C‑556/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 17 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2013, nel procedimento

«Litaksa» UAB

contro

«BTA Insurance Company» SE,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La prima direttiva

«1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure.

(...)».

La terza direttiva

«considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della [prima direttiva]; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli devono coprire l’intero territorio dell’[Unione];

considerando che, nell’interesse dell’assicurato, è inoltre opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore;

(…)

considerando che, tenendo conto di tutto quanto precede, occorre completare in modo uniforme [la prima direttiva e la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( GU 1984, L 8, pag. 17 )];

considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne dell’[Unione] e quindi l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di [assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli]:

Il diritto lituano

«Successivamente al pagamento del premio unico (globale), la polizza assicurativa di un autoveicolo che ha il suo stazionamento abituale sul territorio della Repubblica di Lituania o il contratto di assicurazione “frontiera” conferiscono, durante tutta la durata del contratto, ivi incluso qualsiasi permanenza del veicolo in altri Stati membri dell’Unione europea nel corso della durata del contratto, in ciascuno Stato membro, la copertura richiesta dalla legislazione di quest’ultimo in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, oppure la copertura risultante dalla presente legge, qualora quest’ultima sia superiore. La polizza assicurativa di un veicolo che ha il suo stazionamento abituale sul territorio della Repubblica di Lituania, in forza della quale viene rilasciata la carta verde, conferisce anche la copertura assicurativa negli Stati esteri indicati in tale carta verde».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 2 della terza direttiva debba essere interpretato nel senso che le parti di un contratto di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non hanno il diritto di concordare una limitazione territoriale della copertura assicurativa per la persona assicurata (di applicare un premio che varia a seconda del territorio nel quale un veicolo circola, quello dell’intera Unione europea o della Repubblica di Lituania), ma in ogni caso senza che sia limitata la copertura nei riguardi delle vittime, ossia di definire l’uso del veicolo al di fuori della Repubblica di Lituania in un altro Stato membro dell’Unione europea come un fattore che determina un aumento del rischio assicurativo, cosicché in tal caso si renderebbe necessario il pagamento di un premio assicurativo supplementare.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 2 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione europea.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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