Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015.

Priimta 2015-01-15 · ECLI:EU:C:2015:14 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-537/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-01-15
ECLI
ECLI:EU:C:2015:14
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Aleksejev
institution_agentA. Steiblytėinstitution_agentJ. JokubauskaitėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasR. KrasuckaitėVyriausybės atstovasG. TaluntytėVyriausybės atstovasA. Svinkūnaitė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 gennaio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore»

Nella causa C‑537/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 7 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento

Birutė Šiba

contro

Arūnas Devėnas,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský, facente funzione di presidente della Nona Sezione, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;

(…)

considerando (…) che (…) sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; (…)

(…)

considerando (…) che la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico;

(…)

considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

(…)

considerando che la natura dei beni o servizi deve entrare nella valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali».

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (…)».

Il diritto lituano

«1. I clienti remunerano l’avvocato per i servizi di assistenza legale forniti in virtù del contratto pagando l’onorario convenuto tra le parti.

(…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se debba essere considerata “consumatore”, ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di tutela del consumatore, una persona fisica che, in forza di un contratto stipulato con un avvocato, riceve servizi di assistenza legale, prestati in cambio di un compenso, in controversie presumibilmente connesse con gli interessi personali della menzionata persona (divorzio, divisione dei beni acquisiti nel corso del matrimonio ecc.).

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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