Sentenza della Corte (grande sezione) del 13 maggio 2015.

Priimta 2015-05-13 · ECLI:EU:C:2015:316 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-536/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-05-13
ECLI
ECLI:EU:C:2015:316
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisM. Aleksejev
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasA. Svinkūnaitė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 maggio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Arbitrato — Esclusione — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri — Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro — Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro — Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale — Convenzione di New York»

Nella causa C‑536/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 10 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento

«Gazprom» OAO

con l’intervento di:

Lietuvos Respublika,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, E. Levits, M. Safjan (relatore), M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(7)

Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(…)

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

(…)

«Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

Diritto lituano

«Le persone di cui all’articolo 2.125 (…) hanno la facoltà di chiedere al giudice di nominare esperti che esaminino se una persona giuridica o gli organi amministrativi di una persona giuridica o i suoi membri abbiano agito in modo corretto e, nel caso di constatazione di attività inappropriate, di applicare le misure specificate all’articolo 2.131 (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Qualora un collegio arbitrale pronunci una “anti-suit injunction” che vieta ad una parte di presentare determinate domande dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, il quale, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento [n.44/2001], è competente a conoscere il merito della causa civile, se il giudice dello Stato membro abbia il diritto di negare il riconoscimento di un simile lodo arbitrale perché esso limita il diritto del giudice di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere della causa, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento [n. 44/2001].

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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