Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2015.

Priimta 2015-06-04 · ECLI:EU:C:2015:357 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-497/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-06-04
ECLI
ECLI:EU:C:2015:357
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasS. RodinTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasM. BergerTeisėjasF. BiltgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑497/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Paesi Bassi), con decisione del 10 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2013, nel procedimento

Froukje Faber

contro

Autobedrijf Hazet Ochten BV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;

c) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura».

«1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (...)

(...)

Il diritto olandese

Il diritto sostanziale

«In una vendita al consumo si presume che il bene non fosse conforme al contratto se la non conformità con quanto convenuto si manifesta entro un termine di sei mesi dopo la consegna, salvo il caso in cui osti a ciò la natura del bene o la natura del difetto di conformità».
«L’acquirente non può più sostenere che il bene consegnato non è conforme al contratto se non ne ha messo tempestivamente a conoscenza il venditore dopo aver scoperto la difformità, o dopo che era ragionevolmente tenuto a scoprirla. Qualora emerga tuttavia che il bene non presenta una caratteristica che invece a detta del venditore possedeva, o se la difformità riguarda fatti che questi conosceva o che era tenuto a conoscere, ma che non ha comunicato, la comunicazione deve avvenire entro un termine ragionevole dopo la scoperta. In caso di vendita al consumo, la comunicazione deve avere luogo tempestivamente dopo la scoperta, fermo restando che una comunicazione entro un termine di due mesi dopo la scoperta si considera tempestiva».

Il diritto processuale

Fatti da cui è scaturita la controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se il giudice nazionale sia tenuto a esaminare d’ufficio se l’acquirente in un contratto di compravendita sia un consumatore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44, in forza del principio di effettività, o in forza dell’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione [europea], perseguito dalla direttiva 1999/44, o in forza di altre disposizioni o norme del diritto dell’Unione medesima.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui il fascicolo processuale non contenga informazioni di fatto (o contenga informazioni insufficienti o contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità dell’acquirente.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche per un procedimento in appello in cui l’acquirente non ha rivolto censure avverso la sentenza del giudice di primo grado perché in detto procedimento non è stato effettuato (d’ufficio) detto esame ed è stata esplicitamente ignorata la questione se l’acquirente potesse essere considerato come consumatore.

4) Se l’articolo 5 della direttiva 1999/44 debba essere considerato come una disposizione equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico nell’ordinamento giuridico interno.

5) Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’assunzione e all’onere della prova del consumatore-acquirente concernente l’obbligo di denuncia (tempestiva) al venditore dell’asserito difetto di un bene fornito.

6) Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente che obbliga il consumatore-acquirente a dichiarare e provare che il bene non è conforme e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi dalla consegna. Cosa significhi l’espressione “i difetti di conformità che si manifestano” di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente, in che misura il consumatore‑acquirente debba far valere fatti e circostanze che riguardano (la causa della) difformità. Se a tal fine sia sufficiente che il consumatore‑acquirente dichiari e, in caso di contestazione motivata, dimostri che il bene acquistato non funziona (correttamente) o se egli debba anche dichiarare e, in caso di contestazione motivata, dimostrare quale difetto del bene ne causi (ne abbia causato) il mancato (corretto) funzionamento.

7) Se, ai fini della risposta alle questioni che precedono, rilevi la circostanza che la sig.ra Faber in entrambi i gradi del presente procedimento si è fatta assistere da un avvocato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda, terza e settima

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulla sesta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.

2) L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.

3) L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.

4) L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene

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