Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 2015.

Priimta 2015-01-21 · ECLI:EU:C:2015:21 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-482/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-01-21
ECLI
ECLI:EU:C:2015:21
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasS. RodinTeisėjas · pranešėjasE. LevitsTeisėjasM. BergerTeisėjasF. BiltgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 gennaio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra consumatori e professionisti — Contratti di mutuo ipotecario — Clausola relativa agli interessi di mora — Clausole abusive — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Moderazione dell’importo degli interessi — Competenze del giudice nazionale»

Nelle cause riunite C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Spagna), con decisioni del 12 agosto 2013, pervenute in cancelleria il 10 settembre 2013, nei procedimenti

Unicaja Banco, SA

contro

José Hidalgo Rueda,

María del Carmen Vega Martín,

Gestión Patrimonial Hive SL,

Francisco Antonio López Reina,

Rosa María Hidalgo Vega (C‑482/13),

e

Caixabank SA

contro

Manuel María Rueda Ledesma , (C‑484/13)

Rosario Mesa Mesa (C‑484/13),

José Labella Crespo , (C‑485/13)

Rosario Márquez Rodríguez , (C‑485/13)

Rafael Gallardo Salvat , (C‑485/13)

Manuela Márquez Rodríguez (C‑485/13),

Alberto Galán Luna , (C‑487/13)

Domingo Galán Luna (C‑487/13),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits (relatore), M. Berger e F. Biltgen (giudici),

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La direttiva 93/13

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«(…) il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Il diritto spagnolo

«1. Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte.

A tali effetti, il giudice che dichiara la nullità di dette clausole integra il contratto e dispone di poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza del contratto, e rispetto alle conseguenze della sua inefficacia in caso di apprezzabile pregiudizio per il consumatore o utente. Soltanto qualora le clausole sussistenti determinino una situazione iniqua rispetto alla posizione delle parti, che non può essere sanata, il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto».

«Se il giudice ritiene che una delle clausole contenute in un titolo esecutivo di cui all’articolo 557, paragrafo 1, possa essere qualificata come abusiva, esso ascolta le parti entro un termine di cinque giorni. Sentite le parti esso statuisce entro i successivi cinque giorni, conformemente all’articolo 561, paragrafo 1, punto 3».
«Qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l’ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive».
«1. Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:

(...)

«Gli interessi di mora relativi a contratti di mutuo o credito per l’acquisto dell’abitazione principale, garantiti da ipoteche costituite sulla medesima, non possono essere superiori al triplo del tasso di interesse legale e possono maturare solo sulla somma principale insoluta. Tali interessi di mora non possono in alcun caso essere capitalizzati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 579, paragrafo 2, lettera a), del codice di procedura civile».
«La limitazione degli interessi di mora relativi ad ipoteche sugli immobili destinati ad abitazione principale prevista all’articolo 3, paragrafo 2, si applica alle ipoteche costituite successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Detta limitazione si applica altresì agli interessi di mora previsti da contratti di mutuo con garanzia ipotecaria sull’abitazione principale, stabiliti anteriormente alla data in cui la presente legge è entrata in vigore e maturati successivamente a tale data, nonché agli interessi scaduti alla suddetta data e non corrisposti.

Nei procedimenti di esecuzione forzata o di vendita stragiudiziale già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei quali sia già stato determinato l’importo per il quale viene chiesta l’esecuzione o la vendita stragiudiziale, il cancelliere o il notaio impartisce all’esecutante un termine di dieci giorni per ricalcolare detto importo in conformità con il paragrafo precedente».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1)

Se, conformemente alla [direttiva 93/13] in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di adeguare gli interessi.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l’applicazione di detta disposizione nazionale:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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