Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015.

Priimta 2015-01-22 · ECLI:EU:C:2015:28 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-441/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-01-22
ECLI
ECLI:EU:C:2015:28
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 gennaio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 3 — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti d’autore — Contenuto dematerializzato — Messa in rete — Determinazione del luogo dell’evento dannoso — Criteri»

Nella causa C‑441/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2013, nel procedimento

Pez Hejduk

contro

EnergieAgentur.NRW GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(...)

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

La direttiva 2001/29/CE

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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