Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014.

Priimta 2014-11-13 · ECLI:EU:C:2014:2371 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-416/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-11-13
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2371
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaPirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjas · pranešėjasJ.L. da Cruz VilaçaGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑416/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Oviedo (Spagna), con decisione del 16 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013, nel procedimento

Mario Vital Pérez

contro

Ayuntamiento de Oviedo,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(18) La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

(...)

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata (...) all’età (...) costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. (...) (...)

(25) Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; (...)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione».

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

(...)

c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. (...)».

Il diritto spagnolo

«Assistenza ai cittadini, protezione di persone e beni, detenzione e custodia degli autori di atti criminosi, pattugliamento a scopo preventivo, controllo della circolazione stradale, e ogni altra funzione simile che sia attribuita dai relativi superiori».

«(...)

b) avere almeno 18 anni e non oltrepassare l’età di 30 anni».

«Le forze e i corpi di pubblica sicurezza dello Stato hanno la missione di tutelare il libero esercizio dei diritti e delle libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini svolgendo le seguenti funzioni:

a) vegliare sul rispetto delle leggi e delle disposizioni generali, eseguendo gli ordini ricevuti dalle autorità, nell’ambito delle loro rispettive competenze;

b) aiutare e proteggere le persone e garantire la protezione e la sorveglianza dei beni che si trovino minacciati per una qualunque causa;

c) sorvegliare e proteggere gli impianti e gli edifici pubblici che lo necessitino;

d) garantire la protezione e la sicurezza di alte personalità;

e) mantenere e ristabilire, eventualmente, l’ordine e la sicurezza pubblica;

f) prevenire la commissione di reati;

g) indagare sui reati al fine di scoprirne e arrestarne i presunti autori, sequestrare gli strumenti, i prodotti e le prove dei reati e metterli a disposizione del giudice o del tribunale competente, e redigere le relazioni tecniche e le perizie pertinenti;

h) raccogliere, ricevere e analizzare tutte le informazioni che rivestano un interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché studiare, pianificare, e mettere in atto i metodi e tecniche di prevenzione della criminalità;

i) collaborare con i servizi della protezione civile nei casi di rischi gravi, di catastrofe o di calamità pubblica, in conformità delle condizioni fissate nella legislazione sulla protezione civile».

«I corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni:

a) proteggere le autorità degli enti locali e garantire la sorveglianza o custodia dei relativi edifici e impianti;

b) regolare e dirigere la circolazione nei centri urbani e occuparsi della segnaletica, in conformità delle norme sulla circolazione;

c) redigere i rapporti dei sinistri stradali avvenuti nei centri urbani;

d) svolgere funzioni di polizia amministrativa per quanto riguarda le ordinanze, i decreti e altre disposizioni del Comune che ricadano nel loro ambito di competenza;

e) partecipare alle funzioni di polizia giudiziaria (...)

f) prestare soccorsi in caso di incidente, di catastrofe o di pubblica calamità, partecipando, come previsto dalla legge, all’attuazione dei piani di protezione civile;

g) svolgere attività di prevenzione e fare quanto possibile per impedire la commissione di reati (...)

h) sorvegliare gli spazi pubblici e collaborare, su richiesta, con le forze e corpi di sicurezza dello Stato e con la polizia delle Comunità autonome alla tutela delle manifestazioni e al mantenimento dell’ordine in occasione di grandi assembramenti;

i) cooperare, su richiesta, alla composizione di conflitti privati».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (...) nonché l’articolo 21, paragrafo 1, della [Carta], in quanto vietano qualsiasi discriminazione basata sull’età, ostino alla fissazione, tramite un bando comunale che applica espressamente una legge regionale di uno Stato membro, di un’età massima di 30 anni per accedere a un posto di agente della polizia locale».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazione preliminare

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale.

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