Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014.

Priimta 2014-06-12 · ECLI:EU:C:2014:1754 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-377/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-06-12
ECLI
ECLI:EU:C:2014:1754
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaPirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 giugno 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Nozione di “giurisdizione di uno Stato membro” — Tribunal Arbitral Tributário — Direttiva 69/335/CEE — Articoli 4 e 7 — Aumento del capitale sociale di una società di capitali — Imposta di bollo in vigore alla data del 1 o luglio 1984 — Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito»

Nella causa C‑377/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portogallo), con decisione del 31 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2013, nel procedimento

Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando che gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell’attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri; che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all’imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d’applicazione di tale imposta (...);

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti».

«1. Sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:

(...)

(...)

(...)».

«1. Gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all’articolo 9 e che, alla data del 1 o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.

L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.

(...)

(...)».

«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:

(...)».

Il diritto nazionale

«Rafforzamento o aumento di capitale delle società, sull’importo dell’aumento:

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), 7, paragrafo 1, e 10, lettera a), della direttiva [69/335] ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al decreto avente forza di legge n. 322‑B/2001, del 14 dicembre 2001, che assoggetta a imposta di bollo gli aumenti di capitale sociale di società di capitali realizzati mediante conversione, in capitale sociale, di crediti degli azionisti per prestazioni accessorie precedentemente effettuate a favore della società, anche se tali prestazioni accessorie sono state fatte in denaro, tenendo presente che, alla data del 1 o luglio 1984, la normativa nazionale assoggettava detti aumenti di capitale, realizzati in tal modo, all’imposta di bollo del 2% e che alla stessa data esentava da imposta di bollo gli aumenti di capitale realizzati in denaro».

Sulla competenza della Corte

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafi 1 et 2, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che essi si oppongono alla reintroduzione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta sui conferimenti sulle operazioni di aumento del capitale sociale di cui alla prima di tali disposizioni, che erano assoggettate ad un’imposta siffatta alla data del 1 o luglio 1984, ma successivamente sono state esentate da tale imposta.

Firme

(*1) Lingua processuale: il portoghese.

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