Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014.

Priimta 2014-12-18 · ECLI:EU:C:2014:2451 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-364/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-12-18
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2451
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasC. VajdaTeisėjasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasF. BiltgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 dicembre 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/44/CE — Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Attivazione partenogenetica di ovociti — Produzione di cellule staminali embrionali umane — Brevettabilità — Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” — Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”»

Nella causa C‑364/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito), con decisione del 17 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2013, nel procedimento

International Stem Cell Corporation

contro

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič e C. Vajda, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, C. Toader, M. Safjan (relatore), D. Šváby e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón,

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(1)

considerando che la biotecnologia e l’ingegneria genetica stanno acquisendo una funzione crescente in una vasta gamma di attività industriali; che la protezione delle invenzioni biotecnologiche assumerà indubbiamente un’importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità;

(...)

(...)

(...)

«1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva.
«1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.
«1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.
«1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un’invenzione non può di per sé essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

(...)

(...)».

Il diritto del Regno Unito

«Non sono invenzioni brevettabili:

(...)

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell’espressione “embrioni umani”, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44 (...)».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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