Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014.

Priimta 2014-12-18 · ECLI:EU:C:2014:2463 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-354/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-12-18
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2463
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 dicembre 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamento — Motivo — Obesità del lavoratore — Principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità — Insussistenza — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di ogni discriminazione fondata su un handicap — Sussistenza di un “handicap”»

Nella causa C‑354/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Retten i Kolding (Danimarca), con decisione del 25 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013, nel procedimento

Fag og Arbejde (FOA) , che agisce per conto di Karsten Kaltoft,

contro

Kommunernes Landsforening (KL) , che agisce per conto del Billund Kommune,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2014,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(1)

Conformemente all’articolo 6 [TUE], l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950], e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(...)

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(...)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(...)

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».
«Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva».
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

Il diritto danese

«Si intende per discriminazione ai sensi della presente legge qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza, il colore, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, l’età, l’handicap, la cittadinanza, o l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico».
«È vietata qualsiasi discriminazione da parte di un datore di lavoro in occasione dell’assunzione, del licenziamento, del trasferimento o della promozione di dipendenti o candidati ad un lavoro, o della fissazione delle loro condizioni retributive o di lavoro».
«Il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione. Detto obbligo non sorge se esso genera oneri finanziari sproporzionati per il datore di lavoro Tali oneri non risultano sproporzionati allorché sono compensati in modo sufficiente da misure pubbliche».
«Le vittime di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 4 possono ottenere un risarcimento».
«Allorché persone che si ritengono lese (v. articoli da 2 a 4) espongono fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se sia contrario al diritto dell’Unione, come formulato, ad esempio, nell’articolo 6 TUE sui diritti fondamentali, in generale, o in particolare per un datore di lavoro del settore pubblico, discriminare in base all’obesità nel mercato del lavoro.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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