Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014.

Priimta 2014-07-10 · ECLI:EU:C:2014:2058 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-307/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-07-10
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2058
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasY. BotKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑307/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Helsingborgs tingsrätt (Svezia), con decisione del 30 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2013, nel procedimento penale a carico di

Lars Ivansson ,

Carl-Rudolf Palmgren,

Kjell Otto Pehrsson,

Håkan Rosengren,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (presidente di sezione), J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La direttiva 98/34

«3) “Specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità

Il termine “Specificazione tecnica” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del Trattato, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della [direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 1965, 22, pag. 369), come modificata dalla direttiva 93/39/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GU L 214, pag. 22)], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; (...)

11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto :

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione [europea] deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell’ambito del comitato di cui all’articolo 5.

Tale elenco sarà modificato secondo questa medesima procedura».

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti».

La normativa svedese

«È condannato ad una pena pecuniaria o alla reclusione fino a due anni chiunque, con dolo o colpa:

(...)

«Le galline ovaiole non possono essere allevate con metodi di allevamento diversi da quelli rispondenti alle esigenze degli animali in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose. I metodi di allevamento devono essere volti a mantenere nelle galline una bassa percentuale di mortalità e di disturbi nel comportamento.

I competenti uffici dell’agricoltura comunicheranno regole più specifiche relative ai metodi di allevamento delle galline».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’abbreviazione del calendario di applicazione dal 1° maggio 2003 al 15 aprile 2003, avvenuta con l’adozione dell’articolo 9 del [decreto (1988:539)], faccia sorgere un obbligo per la Svezia, in quanto Stato membro, di notificare nuovamente la proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34/CE.

2) Qualora la questione sub 1) venga risolta nel senso che avrebbe dovuto essere effettuata una nuova notifica, quali effetti giuridici produca la sua omissione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1) La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e volta a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, delle direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia notevole, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Nell’ipotesi in cui l’abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, l’omissione di tale notifica comporta l’inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

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