Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014.

Priimta 2014-10-23 · ECLI:EU:C:2014:2319 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-302/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-10-23
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2319
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Aleksejev
Vyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasA. Svinkūnaitė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 ottobre 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 31 — Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea — Riduzioni sulle tasse aeroportuali — Articolo 22, punto 2 — Competenze esclusive — Nozione — Controversia in materia di società e di persone giuridiche — Decisione di concedere le riduzioni — Articolo 34, punto 1 — Motivi di rifiuto del riconoscimento — Ordine pubblico dello Stato richiesto»

Nella causa C‑302/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 15 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2013, nel procedimento

flyLAL-Lithuanian Airlines AS , in liquidazione

contro

Starptautiskā lidosta Rīga VAS,

Air Baltic Corporation AS,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(...)

(...)

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)».

«Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72».

Il diritto lettone

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se debba considerarsi quale causa in materia civile o commerciale, ai sensi del regolamento [n. 44/2001], la controversia nella quale la parte attrice chieda il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e la dichiarazione dell’illiceità del comportamento delle controparti, consistente in un accordo illecito e in un abuso di posizione dominante e che si basa sull’applicazione di atti normativi di portata generale di un altro Stato membro, tenuto conto del fatto che gli accordi illeciti sono nulli sin dal momento della loro conclusione e che, per contro, l’adozione di una norma è un’attività statale di diritto pubblico (acta iure imperii), alla quale si applicano le norme del diritto internazionale pubblico relative all’immunità giurisdizionale di uno Stato dinanzi ai giudici di altri Stati.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lettone.

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