Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014.

Priimta 2014-09-04 · ECLI:EU:C:2014:2146 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-162/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-09-04
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2146
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑162/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Slovenia), con decisione dell’11 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2013, nel procedimento

Damijan Vnuk

contro

Zavarovalnica Triglav d.d. ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ed E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta,

considerate le osservazioni presentate:

Motivazione della sentenza

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«considerando che è auspicabile che (...) siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli Stati membri; (...)

considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l’apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;

considerando che la soppressione del controllo della “carta verde”, per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, può essere realizzata (...)».

«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(...)».

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure».
«Ogni Stato membro può derogare al disposto dell’articolo 3:

(...)

b) per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione [europea]. (...)».

«L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».
«Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro.

(...)».

«I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».
«(...) l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.

(...)».

«L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. (...)».
«Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva]».
«Ogni Stato membro provvede a che le persone (...) lese da sinistri (...) dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile».
«1. La presente direttiva riguarda l’accesso all’attività non salariata dell’assicurazione diretta (...) esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l’esercizio di tale attività.

(...)

«A. Classificazione dei rischi per ramo

(...)

Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

(...)».

Il diritto sloveno

«Il proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni che causi a terzi utilizzando il veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni (...), con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze di specie, in cui l’assicurato della parte convenuta ha fatto cadere il ricorrente da una scala con un trattore munito di rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile, poiché l’evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale».

Sulle domande di riapertura della fase orale

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com’è accaduto nel procedimento principale, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

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