Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015.

Priimta 2015-02-26 · ECLI:EU:C:2015:127 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-143/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:2015:127
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. JürimäeTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasA. PrechalGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

26 febbraio 2015 (*1)

«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in modo chiaro e comprensibile — Clausole contenenti una “commissione di rischio” riscossa dal mutuante e che autorizza quest’ultimo, in presenza di determinate condizioni, a modificare unilateralmente il tasso di interesse»

Nella causa C‑143/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania), con decisione del 26 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2013, nel procedimento

Bogdan Matei,

Ioana Ofelia Matei

contro

SC Volksbank România SA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 93/13

«considerando (...) che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato [CEE], un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;

(...)

considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; (...)

considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (...)».

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. (...)».
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla (...) direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

La direttiva 2008/48/CE

«La presente direttiva non si applica ai:

(...)».

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

(...)

(...)».

Il diritto rumeno

La legge n. 193/2000

«Agli operatori commerciali è vietato inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».
«1. Una clausola contrattuale che non sia stata negoziata direttamente con il consumatore è ritenuta abusiva se, di per sé o insieme ad altre disposizioni del contratto, crea, a danno del consumatore e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.

L’OUG n. 50/2010

«Il presente decreto legge trova applicazione ai contratti di credito, compresi i contratti di credito garantiti da ipoteca o da un diritto su un bene immobile, nonché ai contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile costruito o progettato oppure alla ristrutturazione, alla sistemazione, al consolidamento, al risanamento, all’ampliamento o alla valorizzazione di un bene immobile, a prescindere dall’importo totale del credito».
«Per il credito concesso, il creditore può riscuotere unicamente: la commissione per l’analisi del fascicolo, la commissione per l’amministrazione del credito o la commissione per l’amministrazione del conto corrente, la compensazione in caso di rimborso anticipato, i costi relativi alle assicurazioni, se del caso, le penalità, nonché una commissione unica per servizi prestati su richiesta dei consumatori».
«1. Per i contratti in corso, i creditori sono tenuti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a provvedere affinché il contratto sia reso conforme alle disposizioni di questo decreto.

(...)».

La legge n. 288/2010

«L’articolo 95 [dell’OUG n. 50/2010] è così modificato:

Articolo 95 – Le disposizioni del presente decreto legge non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, eccezion fatta per le disposizioni dell’articolo 37 bis, degli articoli da 66 a 69 (...), degli articoli da 50 a 55, 56, paragrafo 2, 57, paragrafi 1 e 2, e da 66 a 71».

«1. Gli atti aggiuntivi conclusi e firmati fino alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire l’adeguamento dei contratti alle disposizioni dell’[OUG n. 50/2010] producono effetti conformemente ai termini del contratto fissati dalle parti.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Considerato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile; e dal momento che, a norma dell’articolo 2, paragrafo [2], lettera a), della direttiva 2008/48, la definizione di cui all’articolo 3, lettera g), di tale medesima direttiva del costo totale del credito per il consumatore, che comprende tutte le commissioni che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, non è applicabile per determinare l’oggetto di un contratto di credito garantito da un’ipoteca, si chiede se le nozioni di “oggetto principale” e/o di “prezzo” di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 possano essere interpretate nel senso che tali nozioni – “oggetto principale” e/o “prezzo” di un contratto di credito garantito da un’ipoteca – comprendono, tra gli elementi che costituiscono la controprestazione dovuta all’istituto di credito, anche il [TAEG] di tale contratto di credito garantito da un’ipoteca, formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, dalle commissioni bancarie e dalle altre spese incluse e definite nel contratto di credito».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» non comprendono, in linea di principio, tipi di clausole presenti nei contratti di credito conclusi tra un professionista e consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali, da un lato, consentono, in presenza di determinate condizioni, al mutuante di modificare unilateralmente il tasso di interesse e, dall’altro, prevedono una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale qualificazione delle suddette clausole contrattuali tenuto conto della natura, dell’impianto sistematico e delle disposizioni dei contratti di cui trattasi, nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale le stesse si collocano.

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno.

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