Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014.

Priimta 2014-09-10 · ECLI:EU:C:2014:2189 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-34/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-09-10
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2189
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑34/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia), con decisione del 20 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2013, nel procedimento

Monika Kušionová

contro

SMART Capital a.s.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2014,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».
«considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato [CE], un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;

considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…); che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2, comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori; (…)

(…)

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Il diritto slovacco

«Se il credito garantito da un diritto reale di garanzia non è rimborsato debitamente e per tempo, il creditore garantito può dare inizio all’esecuzione sul bene dato in garanzia. Nell’ambito dell’esecuzione sul bene dato in garanzia il creditore garantito può soddisfarsi nel modo stabilito nel contratto oppure mediante la vendita del bene costituente la garanzia attraverso un’asta, secondo la legge speciale (…), oppure esigere il soddisfacimento mediante la vendita del bene costituente la garanzia secondo le leggi speciali (…), ove non sia altrimenti previsto da questo codice o da una legge speciale».
«1) Il creditore garantito può vendere il bene dato in garanzia nel modo stabilito nel contratto di costituzione della garanzia o all’asta, non prima di 30 giorni dalla data di notifica dell’inizio dell’esecuzione sul bene dato in garanzia al garante e al debitore, qualora il debitore sia persona diversa dal garante, ove non sia altrimenti previsto dalla legge speciale (…)

2) Successivamente alla notifica dell’inizio dell’esecuzione sul bene dato in garanzia, colui che ha prestato la garanzia e il creditore garantito possono convenire che anche prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1 il creditore garantito è autorizzato a vendere il bene costituente la garanzia nel modo convenuto nel contratto di costituzione della garanzia o all’asta.

3) Il creditore garantito che ha dato inizio all’esecuzione sul bene dato in garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito nel modo convenuto nel contratto di costituzione della garanzia, può in qualsiasi momento, nel corso di tale esecuzione, cambiare le modalità di esecuzione e vendere all’asta il bene costituente la garanzia o esigere il soddisfacimento mediante la vendita del bene costituente la garanzia secondo le leggi speciali. Il creditore garantito è tenuto a informare colui che ha prestato la garanzia riguardo al cambiamento di modalità dell’esecuzione sul bene dato in garanzia».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se la [direttiva 93/13] e la direttiva [2005/29], alla luce dell’articolo 38 della [Carta] debbano essere interpretate nel senso che è a loro contraria la disposizione normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consente al creditore, senza valutazione della clausole contrattuali da parte di un giudice, di esigere la prestazione derivante da clausole contrattuali abusive procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, malgrado tra le parti esista un contrasto in ordine alla questione se si tratti di clausole contrattuali abusive.

2) Se le disposizioni normative dell’Unione europea [indicate nella prima questione] ostino ad una norma di diritto interno, come l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consentono al creditore di esigere la prestazione derivante da clausole contrattuali abusive procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, malgrado tra le parti esista un contrasto in ordine alla questione se si tratti di clausole contrattuali abusive.

3) Se la sentenza della Corte [Simmenthal, EU:C:1978:49] debba intendersi nel senso che, nell’interesse del conseguimento dello scopo delle direttive menzionate nella prima questione, alla luce dell’articolo 38 della [Carta], il giudice nazionale disapplicherà le disposizioni di diritto interno, quale l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consentono al creditore di esigere una prestazione derivante da clausole contrattuali arbitrarie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, evitando così, malgrado tra le parti esista un contrasto, il controllo giudiziale d’ufficio delle clausole contrattuali.

4) Se l’articolo 4 della [direttiva 93/13], debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso con un consumatore – da questi stipulato senza l’assistenza di un avvocato – che consente al creditore di procedere all’esecuzione stragiudiziale sul bene dato in garanzia senza controllo di un giudice, è elusiva del principio fondamentale del diritto dell’Unione relativo al controllo giudiziale d’ufficio delle clausole contrattuali ed è pertanto abusiva anche in un contesto in cui la formulazione di siffatta clausola contrattuale proviene da una norma di diritto interno». Gli sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

«In caso di contestazione della validità del contratto costitutivo della garanzia o di violazione delle disposizioni della presente legge, il soggetto che allega una lesione dei suoi diritti derivante da tale violazione può chiedere al giudice di dichiarare la nullità della vendita (…)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Nel merito

Sulla prima, seconda e terza questione

Sulla quarta questione

Sull’effetto della presente sentenza nel tempo

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso da un professionista con un consumatore, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva solamente se detta clausola contrattuale richiama il contenuto di una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

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