Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2014.

Priimta 2014-04-30 · ECLI:EU:C:2014:282 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-26/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-04-30
ECLI
ECLI:EU:C:2014:282
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasJ.malenovskýTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 aprile 2014 (*1)

«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore — Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile — Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera — Clausole relative ai corsi di cambio — Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all’erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, applicabile al suo rimborso — Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” — Sostituzione delle clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva — Ammissibilità»

Nella causa C‑26/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 15 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2013, nel procedimento

Árpad Kásler ,

Hajnalka Káslerné Rábai

contro

OTP Jelzálogbank Zrt ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, A. Prechal (relatore), F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato [CEE], un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;

considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; (…) che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

(…)

considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; (…)

considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (…)

(…)

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(…)

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. (…)»
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

Diritto ungherese

«1. Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è abusiva se, in violazione dei requisiti di buona fede e di equità, determina, unilateralmente e senza motivo, i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in modo tale da svantaggiare la controparte di colui che impone la clausola contrattuale di cui trattasi.

(…)

(…)».

«4.

Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è altresì abusiva per il sol fatto di non essere redatta in modo chiaro o comprensibile.

«1. Salvo disposizione contraria, i debiti pecuniari devono essere pagati nella divisa avente corso legale nel luogo dell’esecuzione.
«1. In caso di contratto invalido, occorre ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del suddetto contratto.
«1. In caso di parziale invalidità di un contratto, il contratto è interamente viziato solo se non può essere eseguito senza la parte invalida. Disposizioni di legge possono derogare alla presente disposizione.
«La parte può chiedere al giudice di accertare l’invalidità del contratto o di talune clausole del contratto (invalidità parziale), anche qualora non chieda altresì l’applicazione delle conseguenze connesse alla suddetta invalidità».
«1. In forza di un contratto di mutuo, l’istituto di credito o un altro creditore è tenuto a mettere a disposizione del debitore l’importo convenuto; il debitore è tenuto dal canto suo a rimborsare il suddetto importo conformemente al contratto.

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che, in caso di mutuo espresso in valuta estera, ma erogato in valuta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in valuta nazionale, la clausola contrattuale che determina i tassi di cambio, che non è stata oggetto di negoziato individuale, rientri nella nozione di “definizione dell’oggetto principale del contratto”.

In caso di risposta negativa, se, sul fondamento della seconda espressione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13], si debba considerare la differenza tra i corsi di acquisto e di vendita [della valuta] come una remunerazione la cui congruità rispetto al servizio non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo. Se, a tal proposito, sia determinante o meno l’effettiva realizzazione di un’operazione di cambio tra l’istituto finanziario ed il consumatore.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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