Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014.

Priimta 2014-02-13 · ECLI:EU:C:2014:69 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-18/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-02-13
ECLI
ECLI:EU:C:2014:69
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasJ.‑C. BonichotGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

13 febbraio 2014 (*1)

«Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prestazioni fornite — Controllo — Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie — Nozione di evasione fiscale — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Requisito della fornitura effettiva del servizio — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata — Contenzioso — Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente»

Nella causa C‑18/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgaria), con decisione dell’11 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2013, nel procedimento

Maks Pen EOOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika»

Sofia , in precedenza Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, G. Arestis e J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Ai fini della presente direttiva si intende per:
«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

(...)».

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

(...)».

«Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione fiscale».
«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Il diritto bulgaro

«(...) un servizio è considerato prestato, ai sensi della legge, nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione in conformità alla legislazione e alle norme contabili in vigore».
«1. Il giudice statuisce sul merito della causa e può annullare integralmente o parzialmente l’avviso di accertamento in rettifica, modificarlo oppure respingere il ricorso.

(...)

«Il giudice statuisce su ogni questione pertinente alla soluzione della controversia, fatta salva la questione se sia stato commesso un illecito».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se in base al diritto dell’Unione europea possa parlarsi di “evasione fiscale”, a fini di detrazione dell’IVA, in circostanze di fatto in cui il prestatore indicato nella fattura, o il suo subappaltatore, non dispone del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari per prestare il servizio, non documenta le spese sostenute per l’effettiva fornitura dello stesso né le registra nelle proprie scritture contabili e, come prova dell’esecuzione della prestazione per la quale è stata emessa fattura fiscale ed esercitato il diritto a detrazione, vengano addotti documenti – un contratto, un verbale di consegna e accettazione – falsi rispetto all’identità delle persone che li hanno firmati a titolo di prestatori del servizio.

In tale seconda ipotesi:

Se dalla condizione, di cui all’articolo 226, punto 6, della direttiva [2006/112], che le fatture indichino necessariamente “l’entità e la natura dei servizi resi” derivi che, nell’ipotesi di prestazione di servizi, le fatture o i documenti afferenti devono contenere indicazioni sull’effettiva prestazione del servizio, vale a dire circostanze oggettive passibili di verifica che provino che il servizio è stato effettivamente reso e proprio dal prestatore indicato in fattura.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e terza

Sulla seconda questione

Sulle questioni quarta e quinta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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