Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014.

Priimta 2014-09-04 · ECLI:EU:C:2014:2139 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-474/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-09-04
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2139
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑474/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 25 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2012, nel procedimento

Schiebel Aircraft GmbH

contro

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Motivazione della sentenza

Sentenza

Contesto normativo

«Le seguenti attività artigianali, commerciali o industriali sono attività regolamentate:

(...)

«(1) Per le attività artigianali, commerciali e industriali elencate all’articolo 94, punti 5, 10, 16, 18, 25, 32, 36, 56, 62, 65, 75, 80 e 82, le autorità devono verificare se il richiedente o, nel caso in cui la licenza venga richiesta da una persona giuridica o da una società di persone registrata, le persone menzionate all’articolo 13, paragrafo 7, soddisfino i requisiti di affidabilità necessari per l’esercizio dell’attività (articolo 87, paragrafo 1, punto 3). Il richiedente può iniziare l’esercizio dell’attività solo dopo che la decisione di cui all’articolo 340 sia divenuta definitiva.

(2) Per le attività indicate al paragrafo 1, la nomina di un direttore commerciale o di filiale necessita di licenza per l’esercizio dell’attività in questione. La licenza viene rilasciata su richiesta del titolare dell’attività, se sono soddisfatti i requisiti elencati all’articolo 39, paragrafo 2, ovvero all’articolo 47, paragrafo 2».

«(1) Occorre una licenza per esercitare le seguenti attività del settore delle armi (articolo 94, punto 80):

a) produzione, lavorazione e manutenzione (comprese le attività degli armaioli),

b) commercio,

c) noleggio,

d) mediazione nell’acquisto e nella vendita;

a) produzione, lavorazione e manutenzione,

b) commercio,

c) mediazione nell’acquisto e nella vendita. (...)

(4) Agli esercenti commerciali autorizzati ai sensi del paragrafo 1, punto 1, lettere a), b) o c), o del paragrafo 1, punto 2, lettere a) o b), sono consentiti il noleggio e la manutenzione di armi da fuoco e la vendita delle necessarie munizioni presso poligoni di tiro ufficialmente autorizzati. Al di fuori di tali casi, il noleggio di armi militari è vietato».

«(1) La concessione di una licenza per esercitare le attività nel settore delle armi di cui all’articolo 139, paragrafo 1, è subordinata, in aggiunta al controllo dell’affidabilità (articolo 95), alle seguenti condizioni:

a) la sede o la sede principale nel paese, nonché;

b) la cittadinanza austriaca dei membri degli organi che rappresentano legalmente l’impresa o del socio con poteri amministrativi e di rappresentanza legale della società, nonché la loro residenza nel paese, e

(...)

(3) Il requisito della cittadinanza austriaca previsto al paragrafo 1 non si applica nei confronti dei cittadini di Stati contraenti del[lo Spazio economico europeo SEE] relativamente alle attività menzionate all’articolo 139, paragrafo 1, punto 1».

«(1) Sulla base della dichiarazione di esercizio di un’attività artigianale, commerciale o industriale (articolo 339, paragrafo 1), l’autorità deve verificare se il richiedente soddisfa i requisiti di legge per l’esercizio nella sede indicata dell’attività denunciata. (...)

(...)

(3) Qualora i requisiti indicati al paragrafo 1 non siano soddisfatti, l’autorità – senza pregiudizio di un procedimento ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1, punto 1 – deve constatare tale situazione adottando una decisione e vietando l’esercizio dell’attività».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 18 TFUE, 45 TFUE e 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro come quella applicabile nel procedimento principale, secondo cui i membri degli organi che rappresentano legalmente un’impresa o il socio con poteri amministrativi e di rappresentanza legale di società commerciali che intendono svolgere l’attività di commercio di armi e munizioni militari e l’attività di mediazione nell’acquisto e nella vendita di armi e munizioni militari, devono essere in possesso della cittadinanza austriaca, mentre non è sufficiente la nazionalità di un altro Stato membro del SEE».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

Sulla sussistenza di restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento

Sulla possibilità di giustificare le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei lavoratori sulla base dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell’ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell’acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

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