Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 febbraio 2014.

Priimta 2014-02-13 · ECLI:EU:C:2014:76 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-466/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-02-13
ECLI
ECLI:EU:C:2014:76
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. PrechalTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 febbraio 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»

Nella causa C‑466/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con decisione del 18 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2012, nel procedimento

Nils Svensson,

Sten Sjögren,

Madelaine Sahlman,

Pia Gadd

contro

Retriever Sverige AB,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore), A. Prechal e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

La Convenzione di Berna

«I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate».

Il diritto dell’Unione

«(1)

Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(…)

(…)

(…)

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il fatto che un soggetto diverso dal titolare del diritto d’autore su una determinata opera fornisca un collegamento cliccabile alla stessa sul proprio sito Internet si configuri come comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29].

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle tre questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo svedese.

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