Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2013.

Priimta 2013-12-19 · ECLI:EU:C:2013:858 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-452/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-12-19
ECLI
ECLI:EU:C:2013:858
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 dicembre 2013 (*1)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 27, 33 e 71 — Litispendenza — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — Articolo 31, paragrafo 2 — Norme sulla coesistenza — Azione di regresso — Azione di accertamento negativo — Sentenza di accertamento negativo»

Nella causa C‑452/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Krefeld (Germania) con decisione del 10 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre 2012, nel procedimento

Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd

contro

Inter-Zuid Transport BV,

con l’intervento di:

DTC Surhuisterveen BV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

«La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».
«Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile».

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati (…)

(…)

«Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».
«1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
«1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni».

La CMR

«1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.

(…)

(…)

(…)».

«1. Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l’onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo.
«1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

e non gli è consentito adire altri giudici.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 71 del regolamento [n. 44/2001] osti a un’interpretazione esclusivamente autonoma di una convenzione o se in sede di applicazione di convenzioni siffatte occorra tener conto anche degli obiettivi e delle valutazioni del regolamento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

Nel merito

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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