Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014.

Priimta 2014-06-05 · ECLI:EU:C:2014:1057 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-398/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-06-05
ECLI
ECLI:EU:C:2014:1057
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasL. Bay LarsenPirmininkasK. LenaertsTeisėjasM. SafjanTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 giugno 2014 (*1)

«Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Articolo 54 — Principio del ne bis in idem — Ambito di applicazione — Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno Stato contraente — Possibilità di riapertura dell’istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico — Nozione di persona che sia stata “giudicata con sentenza definitiva” — Procedimento penale in un altro Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti — Estinzione dell’azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem»

Nella causa C‑398/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 35 UE, dal Tribunale di Fermo (Italia), con ordinanza dell’11 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2012, nel procedimento penale a carico di

M ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

Il diritto dell’Unione

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Il protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie

La dichiarazione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, UE

La CAAS

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

Il diritto belga

«Qualora la chambre des mises en accusation (Sezione della Corte d’appello competente per l’imputazione) abbia deciso di non rinviare a giudizio la persona sottoposta ad indagine, quest’ultima non potrà più essere processata per gli stessi fatti, a meno che sopravvengano nuovi elementi di prova».
«Si considerano come nuovi elementi a carico le dichiarazioni testimoniali, i documenti e i verbali che non sia stato possibile sottoporre all’esame della chambre des mises en accusation e che siano tuttavia in grado di corroborare le prove che quest’ultima aveva ritenuto troppo deboli o di presentare i fatti in modo nuovo e utile a stabilire la verità».

Il diritto italiano

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se una sentenza definitiva di non luogo a procedere che sia stata emessa [dal giudice di] un paese dell’Unione europea che aderisce alla CAAS all’esito di un’ampia istruttoria svolta in sede di indagini nell’ambito di un procedimento che potrebbe essere riattivato in presenza di nuove prove abbia efficacia preclusiva all’apertura o alla celebrazione di un processo per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona in un altro Stato contraente».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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