Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2013.

Priimta 2013-11-14 · ECLI:EU:C:2013:734 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-388/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-11-14
ECLI
ECLI:EU:C:2013:734
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Impellizzeri
institution_agentA. Steiblytė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 novembre 2013 (*1)

«Fondi strutturali — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Partecipazione finanziaria di un Fondo strutturale — Criteri di ammissibilità delle spese — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 30, paragrafo 4 — Principio di perennità dell’operazione — Nozione di “modifica sostanziale” di un’operazione — Attribuzione di un contratto di concessione senza previe pubblicità né gara»

Nella causa C‑388/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italia), con decisione del 21 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2012, nel procedimento

Comune di Ancona

contro

Regione Marche,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore), e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(...) al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l’azione dei Fondi strutturali, (...) devono essere definiti come (...) [obiettivi prioritari] lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione».
«(...) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali».
«(...) per assicurare efficacia ed incidenza durevole all’azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale».
«Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 39».

«Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano le seguenti misure:

(…)

(…)

«La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2».

I fatti del procedimento principale e le questioni pregiudiziali

«1)

se [l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 debba essere] interpretato nel senso che alla valutazione circa il fatto che dall’affidamento non si generino entrate rilevanti per il concedente e indebiti vantaggi per il concessionario si può procedere solo dopo aver verificato se l’opera abbia subito una modificazione rilevante.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla terza questione

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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