Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014.

Priimta 2014-02-06 · ECLI:EU:C:2014:53 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-323/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-02-06
ECLI
ECLI:EU:C:2014:53
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. RosasTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasC. VajdaGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

6 febbraio 2014 (*1)

«Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi‑rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171»

Nella causa C‑323/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania), con decisione del 26 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2012, nel procedimento

E.ON Global Commodities SE , già E.On Energy Trading SE,

contro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Rosas, facente funzione di presidente della Decima Sezione, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 maggio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2006/112/CE

«1. In caso di cessione di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo‑rivenditore, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo‑rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
«Nei casi di cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dall’articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Se la totalità o parte del gas o dell’energia elettrica non è di fatto consumata dall’acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale».

«L’IVA è dovuta dalle persone identificate ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatarie delle cessioni di beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro».
«Il soggetto passivo che, ai sensi dell’articolo 1 dell’[ottava direttiva] e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:
«Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d’applicazione previste dall’[ottava direttiva].

I soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’[ottava direttiva] che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro».

L’ottava direttiva

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si considera soggetto passivo non residente all’interno del paese il soggetto passivo (…) che (…) non ha fissato in tale paese né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale e che (…) non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata in tale paese [ad eccezione di talune prestazioni di trasporto e di determinate altre prestazioni di servizi]».

Il diritto rumeno

«Il soggetto passivo di cui all’articolo 147 ter, paragrafo 1, lettera a), del codice tributario è un soggetto passivo che, nel periodo indicato al paragrafo 1, non è identificato né è tenuto ad identificarsi ai fini dell’IVA in Romania (...), non è stabilito in Romania né ha ivi un centro di attività stabile dal quale sono svolte attività economiche, e che, in tale periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi in Romania, ad eccezione:

(...)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Il primo procedimento contenzioso

Il secondo procedimento contenzioso

«1)

Se un soggetto passivo avente sede principale in uno Stato membro dell’Unione (…) diverso dalla Romania, che dispone di un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’IVA in Romania, sulla base delle disposizioni di legge nazionali in vigore prima dell’adesione della Romania all’Unione (…), possa essere considerato un “soggetto passivo non residente all’interno del paese”, ai sensi dell’articolo 1 dell’[ottava direttiva].

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla condizione relativa all’assenza di un centro di attività nello Stato membro di cui trattasi

Sulla condizione relativa all’assenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi nello Stato membro di cui trattasi

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi‑rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno.

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