Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013.

Priimta 2013-06-27 · ECLI:EU:C:2013:435 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-320/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-06-27
ECLI
ECLI:EU:C:2013:435
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasC. VajdaGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C-320/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca) con decisione 29 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2012, nel procedimento

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

contro

Ankenævnet for Patenter og Varemærker ,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da. T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(2) Le legislazioni che si applicavano ai marchi d’impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(...)

(4) Non appare necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa. È sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. (...)

(6) Gli Stati membri dovrebbero mantenere inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d’ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa. (...)

(8) La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio di impresa stesso, ad esempio l’assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi introdurli nelle rispettive legislazioni o conservare la propria casistica. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali».

«Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

(...)

g) il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa».

Il diritto danese

«Il marchio è escluso inoltre dalla registrazione se:

(...)

3) è identico al marchio o si differenzia in modo irrilevante dal marchio che al momento del deposito o eventualmente al momento della priorità fatta valere a sostegno della richiesta è usato all’estero ed è ivi costantemente usato per merci o servizi di tipo identico o simile a quelli per i quali per il marchio posteriore si chiede la registrazione, e il richiedente al momento della richiesta aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se la nozione di malafede di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 (...) debba essere una nozione il cui contenuto può essere precisato conformemente al diritto interno degli Stati membri o se si tratti di una nozione del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente.

2) Qualora la nozione di malafede di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE costituisca una nozione di diritto dell’Unione, se detta nozione debba essere interpretata nel senso che può essere sufficiente, per negare la registrazione, che il richiedente, al momento del deposito della domanda, abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero, oppure se si debba inoltre tener conto di elementi soggettivi riguardanti il richiedente.

3) Se uno Stato membro possa decidere di introdurre una tutela speciale dei marchi stranieri che, quanto alla condizione della malafede, si differenzia dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE, per esempio richiedendo specificamente che il richiedente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede» ai sensi di tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente nell’Unione europea.

2) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda.

3) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che l’autore della domanda di registrazione di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.

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