Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2014.

Priimta 2014-03-27 · ECLI:EU:C:2014:192 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-314/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-03-27
ECLI
ECLI:EU:C:2014:192
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenPirmininkasK. LenaertsTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 marzo 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore — Articolo 8, paragrafo 3 — Nozione di “intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso” — Fornitore di accesso a Internet — Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet — Bilanciamento fra diritti fondamentali»

Nella causa C‑314/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione dell’11 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2012, nel procedimento

UPC Telekabel Wien GmbH

contro

Constantin Film Verleih GmbH ,

Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2013,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(9)

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...) Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(...)

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

(...)».

«Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».

Il diritto austriaco

«L’autore ha il diritto esclusivo di mettere l’opera a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento di sua scelta».
«1. Chi abbia subìto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge, oppure tema di poterla subire, può esperire un’azione inibitoria. Se la violazione è stata commessa, oppure rischia di esserlo, nell’esercizio di un’attività d’impresa, il proprietario dell’impresa può essere citato in giudizio anche per l’operato dei suoi impiegati o mandatari; l’articolo 81, paragrafo 1a, si applica per analogia.

1a Se il soggetto che ha commesso o sta per commettere tale violazione fruisce a tal riguardo dei servizi di un intermediario, l’azione inibitoria di cui al paragrafo 1 può essere esercitata anche nei confronti di quest’ultimo. (...)».

«L’esecuzione nei confronti di un soggetto tenuto a un obbligo di non fare o di tollerare il compimento di un atto ha luogo con l’irrogazione, dietro richiesta, da parte del giudice incaricato dell’esecuzione, al momento dell’autorizzazione all’esecuzione, di un’ammenda per ogni violazione posta in essere dopo che il titolo ha acquisito forza esecutiva. Per ogni ulteriore violazione, il giudice dell’esecuzione deve irrogare, su richiesta, un’ulteriore ammenda oppure la reclusione fino ad una durata complessiva di un anno (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 (...) debba essere interpretato nel senso che un soggetto il quale metta a disposizione del pubblico in Internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti [ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29] utilizza i servizi del fornitore di accesso [a Internet] dei soggetti che accedono a tali materiali.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, e della conseguente necessità di adottare provvedimenti inibitori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 nei confronti del fornitore di accesso [a Internet] degli utenti:

In caso di risposta negativa alla terza questione:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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