Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 aprile 2014.

Priimta 2014-04-08 · ECLI:EU:C:2014:237 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-288/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-04-08
ECLI
ECLI:EU:C:2014:237
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. BergerTeisėjasA. PrechalTeisėjas · pranešėjasE. JarašiūnasTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 aprile 2014 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati — Articolo 28, paragrafo 1 — Autorità nazionali di controllo — Indipendenza — Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo — Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente»

Nella causa C‑288/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’8 giugno 2012,

Commissione europea, rappresentata da K. Talabér-Ritz e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), rappresentato da I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, A. Borg Barthet, C.G. Fernlund, e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione, G. Arestis, J. Malenovský, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas (relatore) e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«considerando che la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali».
«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite.

«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il [GEPD] per un periodo di cinque anni, in base ad un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature.

(...)

(...)».

Il diritto ungherese

«1. Il Parlamento nomina un commissario per la protezione dei dati [(in prosieguo: il “commissario”)] al fine di tutelare il diritto costituzionale alla protezione dei dati personali e all’accesso ai dati di interesse generale (...)
«1. Il mandato del commissario cessa nei seguenti casi:

(...)».

«L’entrata in vigore della presente Legge fondamentale pone fine al mandato del [commissario] in carica».
«Il mandato del presidente dell’Autorità cessa nei seguenti casi:
«Prima del 15 novembre 2011, il Primo ministro propone al presidente della Repubblica il nome del primo presidente dell’Autorità. Il presidente della Repubblica nomina il primo presidente dell’Autorità con effetto dal 1 o gennaio 2012».

Fatti

Il procedimento precontenzioso e il procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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