Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 luglio 2013.

Priimta 2013-07-18 · ECLI:EU:C:2013:498 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-265/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-07-18
ECLI
ECLI:EU:C:2013:498
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. BergerTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 luglio 2013 (*1)

«Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Tutela dei consumatori — Offerte congiunte che comprendono almeno un servizio finanziario — Divieto — Deroghe»

Nella causa C-265/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione del 22 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2012, nel procedimento

Citroën Belux NV

contro

Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, da M. Berger, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: Y. Bot,

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2013,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«(…) Per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei servizi finanziari e dei beni immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori (…)».
«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

(...)

La normativa belga

«§ 1. È vietata ogni offerta congiunta al consumatore, di cui almeno un elemento consista in un servizio finanziario, e che venga fatta da un’impresa o da diverse imprese che agiscono con un intento comune.

§ 2. In deroga al § 1 è, tuttavia, consentito offrire congiuntamente:

1 o

servizi finanziari che formano un insieme;

Il Re può, su proposta dei Ministri competenti e del Ministro delle Finanze, indicare i servizi offerti nel settore finanziario che costituiscono un insieme unitario;

2 o

servizi finanziari e piccoli prodotti e servizi ammessi dagli usi commerciali;

3 o

servizi finanziari e titoli per partecipare a lotterie legalmente autorizzate;

4 o

servizi finanziari e oggetti con scritte pubblicitarie non cancellabili e chiaramente visibili, non presenti in commercio in quanto tali, a condizione che il loro prezzo d’acquisto pagato dall’impresa ammonti al massimo a EUR 10, al netto dell’IVA [imposta sul valore aggiunto], o al 5% del prezzo di vendita, al netto dell’IVA, del servizio finanziario con il quale sono distribuiti. La percentuale del 5% si applica se l’importo corrispondente a tale percentuale è superiore a EUR 10;

5 o

servizi finanziari e fotografie a colori, adesivi e altre immagini di infimo valore commerciale;

6 o

servizi finanziari e titoli consistenti in documenti che legittimano, successivamente all’acquisto di un certo quantitativo di servizi, un’offerta gratuita o una riduzione di prezzo all’atto dell’acquisto di un servizio simile, a condizione che tale beneficio sia procurato dalla stessa impresa e non sia superiore ad un terzo del prezzo dei servizi precedentemente acquistati.

I titoli devono menzionare il limite eventuale della loro durata di validità, al pari delle modalità dell’offerta.

Quando l’impresa interrompe l’offerta, il consumatore deve beneficiare del vantaggio offerto in percentuale degli acquisti precedentemente effettuati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«“6 mesi gratis Omnium” vale per ogni nuova sottoscrizione Omnium completa il primo anno. Essa riguarda tanto le auto private quanto le auto aziendali vendute dai distributori ufficiali Citroën, escluse le auto modello e a noleggio. Si applicano le condizioni di accettazione di [Citroën Assurance]. La [Citroën Assurance] è un prodotto della Servis, compagnia di assicurazioni autorizzata con il n. 1396. La PSA Finance Belux NV (CBFA n. 019.653A) agisce come agente di assicurazione della Servis NV. I distributori Citroën con riconoscimento CBFA agiscono come subagenti per la PSA Finance Belux NV (...). Questa offerta assicurativa è indipendente dalla sottoscrizione di qualsiasi prodotto o servizio diverso dal veicolo da assicurare».

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione, come l’articolo 72 della legge (...) del 6 aprile 2010 che – fatti salvi i casi tassativamente elencati dalla legge – in generale vieta ogni offerta congiunta al consumatore se almeno un elemento è costituito da un servizio finanziario.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), nonché l’articolo 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisce un divieto generale, fatti salvi i casi tassativamente elencati dalla legge nazionale, delle offerte congiunte al consumatore, delle quali almeno uno degli elementi è costituito da un servizio finanziario.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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