Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014.

Priimta 2014-09-11 · ECLI:EU:C:2014:2192 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-204/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-09-11
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2192
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite da C‑204/12 a C‑208/12,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisioni del 16 aprile 2012, pervenute in cancelleria il 30 aprile 2012, nei procedimenti

Essent Belgium NV

contro

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

con l’intervento di:

Vlaams Gewest,

Vlaamse Gemeenschap (C‑204/12, C‑206/12 e C‑208/12),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

Motivazione della sentenza

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2001/77

«(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.

(2) La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità (...) per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione economica e sociale. (...)

(3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni. (...)

(10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l’acquisizione di una garanzia d’origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all’adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d’origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili. (...)

(14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.

(15) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l’esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi».

«La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

d) “consumo di elettricità”, la produzione nazionale di elettricità, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità). (...)».

«1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo.

provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».

«1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato [CE], la Commissione [europea] valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

(...)».

«1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

(...)

(...)».

La direttiva 2003/54

«Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi».

Il diritto belga

Il decreto fiammingo recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità

Il decreto del vlaamse regering diretto a promuovere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili

«§ 1. I dati relativi ai certificati verdi assegnati sono registrati in una banca dati centrale dalla VREG. (...)

§ 2. Nel certificato verde sono specificati almeno i seguenti dati:

(...)

6° se il certificato verde può essere accettato al fine di adempiere l’obbligo di presentazione dei certificati, quale previsto all’articolo 15;

(...)

§ 3. La dicitura, prevista al paragrafo 2, punto 6, è:

1° “accettabile”, se il certificato verde soddisfa le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1 (...);

2° “non accettabile”, se il certificato verde non soddisfa le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1° (...).

(...)».

«I certificati verdi utilizzati come garanzie di origine conformemente alle disposizioni della sottosezione III possono essere utilizzati anche nell’ambito dell’obbligo di presentare i certificati a condizione che la dicitura prevista all’articolo 13, paragrafo 2, punto 6, sia “accettabile” (...)».
«Articolo 15 bis. § 1. I certificati verdi sono utilizzati come garanzia di origine quando sono presentati nel quadro della vendita ai consumatori finali di elettricità qualificata come elettricità [verde].

(...)

Articolo 15 quater. § 1. Una garanzia di origine che proviene da un’altra regione o da un altro paese può essere importata nella Regione fiamminga per essere ivi utilizzata come garanzia di origine (...)

(...)

§ 2. Allorché la garanzia di origine viene importata da un’altra regione o un altro paese, i dati relativi vengono registrati nella banca di dati centrale in forma di un certificato verde con le seguenti indicazioni:

1° “non accettabile” (...);

(...)

I certificati verdi provenienti da un’altra regione o un altro paese possono essere registrati con la menzione “accettabile” nel caso in cui il governo fiammingo decida di accettare i certificati di cui trattasi in applicazione dell’articolo 25 [del decreto relativo all’elettricità].

Detta registrazione avviene previa trasmissione alla VREG, da parte dell’autorità competente dell’altra regione o dell’altro paese, dei dati essenziali della garanzia di origine e dopo che la garanzia di origine è stata resa definitivamente inutilizzabile nell’altro paese o regione.

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1) Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto [relativo all’elettricità], attuata dal decreto [del 5 marzo 2004], come modificato dal decreto [del 25 febbraio 2005] e dal [decreto dell’8 luglio 2005] [(il riferimento al decreto dell’8 luglio 2005 non compare nella questione posta nella causa C‑204/12)], in base alla quale:

sia compatibile con l’articolo 34 TFUE e con l’articolo 11 dell’accordo SEE e/o con l’articolo 36 TFUE e con l’articolo 13 dell’accordo SEE [(nelle cause C‑207/12 e C‑208/12, la questione pregiudiziale si riferisce soltanto agli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE)].

2) Se la normativa nazionale di cui [alla prima questione] sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva [2001/77] [(nelle cause C‑207/12 e C‑208/12 la questione è posta unicamente “nella misura in cui tale disposizione è pertinente per il SEE” ) ].

3) Se la normativa nazionale di cui [alla prima questione] sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il principio di non discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 18 TFUE [(cause da C‑204/12 a C‑206/12)], all’articolo 4 dell’accordo SEE [(cause C‑207/12 e C‑208/12)] e all’articolo 3 della direttiva [2003/54] [(nelle cause C‑207/12 e C‑208/12 la questione posta concerne detto articolo 3 unicamente “nella misura in cui tale disposizione è pertinente per il SEE”)]».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni

Sulla seconda questione

Sulla prima questione

Sull’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci

Sull’eventuale giustificazione

Sulla terza questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi membri dello Spazio economico europeo.

2) Gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo, purché:

3) Le norme di non discriminazione di cui, rispettivamente, all’articolo 18 TFUE, all’articolo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo.

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