Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014.

Priimta 2014-01-15 · ECLI:EU:C:2014:2 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-176/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-01-15
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasM. SafjanTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasE. LevitsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasM. BergerTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisV. Tourrès
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 gennaio 2014 (*1)

«Politica sociale — Direttiva 2002/14/CE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 27 — Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati — Calcolo delle soglie — Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione — Ruolo del giudice nazionale»

Nella causa C‑176/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione dell’11 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2012, nel procedimento

Association de médiation sociale

contro

Union locale des syndicats CGT,

Hichem Laboubi,

Union départementale CGT des Bouches‑du‑Rhône,

Confédération générale du travail (CGT),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič e M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits (relatore), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby, M. Berger e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2013,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali».
«1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità.

(...)».

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

(...)».

«La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri:

Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati».

«Nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 1 e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo».

La normativa francese

«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, gli effettivi in forza all’impresa vengono calcolati in base alle disposizioni seguenti:

1 o

i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e i lavoratori a domicilio vengono computati integralmente negli effettivi dell’impresa;

2°

i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori titolari di un contratto di lavoro intermittente, i lavoratori messi a disposizione dell’impresa da un’impresa esterna che siano presenti nei locali dell’impresa utilizzatrice ed ivi lavorino da almeno un anno, nonché i lavoratori temporanei, vengono inclusi nel calcolo degli effettivi dell’impresa in proporzione alla durata della loro presenza nel corso dei dodici mesi precedenti. Tuttavia, i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori messi a disposizione da un’impresa esterna, ivi compresi i lavoratori temporanei, sono esclusi dal calcolo degli effettivi qualora sostituiscano un lavoratore assente o un lavoratore il cui contratto di lavoro sia sospeso, in particolare a causa di un congedo di maternità, di un congedo per adozione o di un congedo parentale per educazione dei figli;

3°

i lavoratori a tempo parziale, indipendentemente dalla natura del loro contratto di lavoro, vengono conteggiati dividendo la somma totale degli orari indicati nei loro contratti di lavoro per la durata legale o per la durata convenzionale del lavoro».

«Non sono presi in considerazione nel calcolo degli effettivi dell’impresa:

1 o

gli apprendisti;

2 o

i titolari di un contratto di inserimento professionale [contrat initiative‑emploi], per la durata della convenzione prevista dall’articolo L. 5134‑66;

3 o

(abrogato);

4 o

i titolari di un contratto di accompagnamento al lavoro [contrat d’accompagnement dans l’emploi], per la durata della convenzione menzionata all’articolo L. 5134‑19‑1;

5 o

(abrogato);

6 o

i titolari di un contratto di qualificazione professionale [contrat de professionnalisation] fino al termine previsto dal contratto, quando quest’ultimo è a tempo determinato, oppure fino al termine dell’azione di qualificazione professionale, quando il contratto è a tempo indeterminato.

Tuttavia, detti dipendenti vengono conteggiati ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge relative alla tariffazione dei rischi di incidenti sul lavoro e di malattie professionali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il diritto fondamentale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, riconosciuto dall’articolo 27 della [Carta], come precisato dalle disposizioni della direttiva [2002/14], possa essere invocato in una controversia tra singoli al fine di verificare la conformità di una misura nazionale di trasposizione [di detta] direttiva.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso – ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l’articolo L. 1111‑3 del code du travail francese, sia incompatibile con il diritto dell’Unione – non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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