Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013.

Priimta 2013-10-22 · ECLI:EU:C:2013:675 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-137/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-10-22
ECLI
ECLI:EU:C:2013:675
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasVice‑PresidentTeisėjasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasA. RosasTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisV. Tourrès
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 ottobre 2013 (*1)

«Ricorso di annullamento — Decisione 2011/853/UE del Consiglio — Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato — Direttiva 98/84/CE — Base giuridica — Articolo 207 TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 114 TFUE — Mercato interno»

Nella causa C‑137/12,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 12 marzo 2012,

Commissione europea , rappresentata da E. Cujo, I. Rogalski, R. Vidal Puig e D. Stefanov, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Parlamento europeo , rappresentato da D. Warin e J. Rodrigues, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da H. Legal, J.‑P. Hix e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica francese , rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato da C. Wissels, M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti,

Repubblica di Polonia , rappresentata da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti,

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk e C. Stege, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato da A. Robinson, in qualità di agente, assistito da G. Facenna, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, A. Borg Barthet, C.G. Fernlund e J.L.da Cruz Vilaça, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, C. Toader, E. Jarašiūnas e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La direttiva 98/84/CE

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale;

(...)

(...)».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le attività di cui all’articolo 4 ed a prevedere le sanzioni e i mezzi di tutela di cui all’articolo 5».
«Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
«1. Le sanzioni sono efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell’attività illecita.

2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un’attività illecita, quale specificata all’articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un’azione per il risarcimento del danno e ottenere un’ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali».

La convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

«10.

Al di fuori dell’Unione, l’approccio normativo al problema della ricezione illecita di servizi criptati varia a seconda dei paesi: in taluni paesi è già stata introdotta una normativa destinata a contrastare specificamente tale problema. In altri, le disposizioni sono incomplete e tutelano solo alcuni servizi (ossia quelli della radiodiffusione) oppure sanzionano soltanto alcune attività e infine, in altri paesi ancora, non esiste alcuna tutela giuridica contro la pirateria dei servizi ad accesso condizionato.

(…)

Preambolo

«La presente convenzione concerne i servizi di radiodiffusione e i servizi della società dell’informazione forniti a pagamento e ad accesso condizionato o di accesso condizionato. Lo scopo della presente convenzione è rendere illecit[a] sul territorio delle parti una serie di attività che permettono l’accesso non autorizzato a servizi protetti e di ravvicinare le legislazioni delle parti in questo settore».
«Ai fini della presente convenzione s’intende per:

oppure la fornitura di un accesso condizionato ai servizi succitati, considerata come un servizio indipendente;

«Le seguenti attività sono considerate illecite sul territorio di una parte:

In qualsiasi momento, ogni parte può, con una dichiarazione indirizzata [al] segretario generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che riterrà illegali anche altre attività diverse da quelle menzionate al primo paragrafo del presente articolo».

«Le parti adottano misure per rendere le attività illecite di cui all’articolo 4 passibili di sanzioni penali, amministrative o di altro tipo. Tali misure sono effettive, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell’attività illecita».
«Le parti adottano le misure appropriate che potrebbero rendersi necessarie per permettere il sequestro e la confisca dei dispositivi illeciti o di materiale promozionale, di marketing o pubblicitario utilizzato per commettere un delitto, nonché la confisca di tutti i profitti o guadagni finanziari derivanti dall’attività illecita».
«Le parti adottano le misure necessarie per assicurare che i fornitori di servizi protetti i cui interessi sono pregiudicati da un’attività illecita di cui all’articolo 4, abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un’azione per il risarcimento del danno e ottenere un’ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali».
«Le parti si impegnano ad assistersi reciprocamente per l’attuazione della presente convenzione. Conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti in materia di cooperazione internazionale nell’ambito penale o amministrativo e al loro diritto interno, le parti si accordano reciprocamente sulle più ampie misure di cooperazione nelle inchieste e nei procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali o amministrativi stabiliti conformemente alla presente convenzione».
«Nelle loro relazioni reciproche, le parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole della Comunità e [...] applicano pertanto le regole derivanti dalla presente convenzione [...] solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola comunitaria che disciplina il tema particolare in questione».

Fatti all’origine della controversia

La seconda relazione sulla direttiva 98/84

«(…)

2.4. La dimensione internazionale

I successivi allargamenti dell’Unione europea hanno modificato la geografia della pirateria, precedentemente attiva in certi paesi dell’Europa orientale. Questi paesi sono ora Stati membri dell’Unione ed il recepimento della direttiva [98/84] dovrebbe consentire di organizzare la repressione della pirateria.

Inoltre, i paesi candidati all’adesione (...), quelli in fase di negoziato di adesione (...), i candidati potenziali (...) armonizzano tutti la loro legislazione sulla base dell’acquis comunitario. (...)

Al di là dell’allargamento dell’Unione europea, la decisione 17/2001 del Comitato misto dello Spazio economico europeo del 28 febbraio 2001 ha integrato nell’accordo SEE la [direttiva 98/84] (...).

L’azione della Commissione ha comunque i propri limiti. Tuttavia, la [convenzione] introduce una tutela simile a quella della [direttiva 98/84] e può essere ratificata dai 47 Stati membri [del Consiglio d’Europa], nonché dalla Bielorussia e dalla Santa Sede.

Attualmente 11 Stati l’hanno sottoscritta (...) e 8 l’hanno ratificata. La ratifica della convenzione è aperta alla Comunità europea. Tale azione potrebbe consentire di ridare slancio alla sua ratifica da parte di altri Stati e di estendere in questo modo la tutela dei prestatori di servizi interessati oltre il territorio dell’Unione.

(...)

4.2.4. Ratifica della [convenzione]

La [c]onvenzione (...) offre un potenziale importante per l’estensione della tutela dei servizi di accesso condizionato oltre il territorio dell’Unione europea a livello internazionale. La ratifica della [c]onvenzione da parte della Comunità europea consentirebbe di rilanciare un’azione internazionale tra i 47 membri del Consiglio d’Europa.

La Commissione proporrà pertanto molto presto al Consiglio di ratificare la [c]onvenzione a nome della Comunità europea».

La proposta di decisione del Consiglio

«(…)

(...)

(...)

(...)».

La decisione impugnata

«(3)

La convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello stabilito dalla [direttiva 98/84].

(…)

«Con l’adozione della [direttiva 98/84,] l’Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno nei settori coperti dalla convenzione, salvo per quanto concerne gli articoli 6 e 8, nella misura in cui l’articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell’articolo 6. La convenzione dovrebbe pertanto essere firmata sia dall’Unione [...] che dai suoi Stati membri».
«La firma della convenzione (...) è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva di conclusione di tale convenzione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione».

«Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, la convenzione».

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla limitazione degli effetti dell’annullamento

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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