Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014.

Priimta 2014-05-13 · ECLI:EU:C:2014:317 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-131/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-05-13
ECLI
ECLI:EU:C:2014:317
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasM. SafjanTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasM. BergerTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. Jarašiūnas JudgesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 maggio 2014 (*1)

«Dati personali — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati — Direttiva 95/46/CE — Articoli 2, 4, 12 e 14 — Ambito di applicazione materiale e territoriale — Motori di ricerca su Internet — Trattamento dei dati contenuti in siti web — Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati — Responsabilità del gestore del motore di ricerca — Stabilimento nel territorio di uno Stato membro — Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7 e 8»

Nella causa C‑131/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Nacional (Spagna), con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2012, nel procedimento

Google Spain SL,

Google Inc.

contro

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),

Mario Costeja González,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, M. Berger, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(2)

considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al (...) benessere degli individui;

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)».

«Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi».
«1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:
«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(...)

«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione».
«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

(...)

(...)».

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

(...)».

«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

(...)

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo recanti pregiudizio.

(...)

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

(...)».

Diritto spagnolo

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Per quanto concerne l’ambito territoriale di applicazione della direttiva [95/46] e, di conseguenza, della normativa spagnola sulla protezione dei dati, si chiede:

o

o

o

Se, alla luce dell’articolo 8 della [Carta], la direttiva [95/46] debba essere applicata nello Stato membro nel quale si trova il centro di gravità del conflitto e nel quale è possibile ottenere una tutela più efficace dei diritti dei cittadini dell’Unione (...).

Se l’articolo 2, lettera d), della direttiva [95/46] debba essere interpretato nel senso che la società che gestisce [Google Search] deve essere considerata “responsabile del trattamento” dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

Se l’[AEPD], al fine di tutelare i diritti enunciati agli articoli 12, lettera b), e 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], possa ordinare direttamente [a Google Search] di rimuovere dai propri indici un’informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui è inserita tale informazione.

Se i motori di ricerca siano sollevati dall’obbligo di rispettare i diritti di cui sopra qualora l’informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

Se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dall’articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione al loro trattamento, regolato dall’articolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], implichino che l’interessato può rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l’indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione, lettere a) e b), concernente l’ambito di applicazione materiale della direttiva 95/46

Sulla prima questione, lettere da a) a d), concernente l’ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46

Sulla prima questione, lettera a)

Sulla prima questione, lettere da b) a d)

Sulla seconda questione, lettere c) e d), concernente l’estensione della responsabilità del gestore di un motore di ricerca ai sensi della direttiva 95/46

Sulla terza questione, concernente la portata dei diritti della persona interessata garantiti dalla direttiva 95/46

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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