Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2014.

Priimta 2014-09-04 · ECLI:EU:C:2014:2151 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-114/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-09-04
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2151
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑114/12,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 1° marzo 2012,

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, P. Hetsch, L. Gussetti e J. Samnadda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Parlamento europeo, rappresentato da R. Passos e D. Warin, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Legal, J.-P. Hix, F. Florindo Gijón e M. Balta, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, E. Ruffer, D. Hadroušek e J. Králová, in qualità di agenti,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, B. Beutler e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels e J. Langer, in qualità di agenti,

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente da M. Szpunar, B. Majczyna, M. Drwięcki ed E. Gromnicka, successivamente dagli ultimi tre, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da C. Murrell, in qualità di agente, assistita da R. Palmer, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, E. Juhász, A. Borg Barthet, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione, A. Rosas, J. Malenovský, A. Prechal, E. Jarašiūnas, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

Il diritto dell’Unione

La direttiva 92/100/CEE, codificata dalla direttiva 2006/115/CE

«2. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
«Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».
«1. Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato “diritto di distribuzione”):

(...)

d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l’articolo 7, paragrafo 2.

La direttiva 93/83/CEE

«Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra».

La direttiva 2001/29/CE

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(...)

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

La direttiva 2004/48/CE

La direttiva 2006/116/CE

«I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant’anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite».

Fatti

I negoziati per una convenzione del Consiglio d’Europa relativa ai diritti connessi degli organismi di radiodiffusione

«I. Disposizioni introduttive e generali

II. Contenuto della protezione

III. Disposizioni finali».

La decisione impugnata

«Il Consiglio (...) e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

Visto il [Trattato FUE], in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione (…),

considerando quanto segue:

(1) la Commissione dovrebbe essere autorizzata a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme.

(2) Gli Stati membri dovrebbero partecipare, a loro nome, a tali negoziati solo ove le questioni che sorgono durante i negoziati siano di loro competenza. Per garantire che l’Unione sia rappresentata in maniera unitaria a livello esterno, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente in sede negoziale, hanno adottato la presente decisione:

Articolo 1

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione».

«1. La Commissione assicura che il progetto di accordo per la tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva proposto dal Consiglio d’Europa contenga disposizioni adeguate che permettano all’Unione di diventarne parte contraente.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sul primo motivo

Sui motivi dal secondo al quarto

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) La decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla partecipazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva è annullata.

2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3) Le spese della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché del Parlamento europeo restano a loro carico.

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