Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013.

Priimta 2013-09-12 · ECLI:EU:C:2013:551 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-64/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-09-12
ECLI
ECLI:EU:C:2013:551
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2013 (*1)

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Articolo 6, paragrafo 2 — Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta — Legge del paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro” — Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro»

Nella causa C‑64/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione del 3 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2012, nel procedimento

Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»,

contro

Melitta Josefa Boedeker,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Convenzione di Roma

«Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».
«1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».

Il regolamento (CE) n. 593/2008

«(…)

Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, [della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali] debba essere interpretato nel senso che, se un lavoratore compie il lavoro in esecuzione del contratto non solo abitualmente, ma anche per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, occorre applicare in ogni caso il diritto di tale paese, anche se tutte le altre circostanze indicano uno stretto collegamento del contratto di lavoro con un altro paese.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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