Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013.

Priimta 2013-07-18 · ECLI:EU:C:2013:520 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-414/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-07-18
ECLI
ECLI:EU:C:2013:520
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 luglio 2013 (*1)

«Politica commerciale comune — Articolo 207 TFUE — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti»

Nella causa C-414/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia), con decisione del 21 luglio 2011, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2011, nel procedimento

Daiichi Sankyo Co. Ltd,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

contro

DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vice-presidente, A. Tizzano, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas e E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, U. Lõhmus, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

L’Accordo TRIPS

«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale (...). Fatti salvi (...) l’articolo 70, paragrafo 8, e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.
«1. Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell’accordo per il membro in questione.

(...)

(...)».

La convenzione sul brevetto europeo

«(...)

(2) Ogni Stato contraente può riservarsi la facoltà di disporre:

(...)

(3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti per un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettere a) e b), il Consiglio d’amministrazione può, nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo (...). (...)

(5) Ogni riserva fatta in virtù del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti.

(6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo è stato prorogato, alla fine della proroga».

Il regolamento (CEE) n. 1768/92

«Ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetto, in quanto medicinale, prima dell’immissione in commercio ad una procedura di autorizzazione amministrativa (...), può formare oggetto di un certificato [protettivo complementare (in prosieguo: il “CPC”)] alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente regolamento».
«1. Il [CPC] ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni.

La normativa ellenica in materia di brevetti

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 27 dell’Accordo TRIPS, che definisce l’ambito della tutela dei brevetti, rientri o meno in un settore nel quale gli Stati membri rimangono competenti in via principale e, in caso di risposta affermativa, se i medesimi Stati membri siano liberi di riconoscere o meno efficacia diretta alla menzionata disposizione e se il giudice nazionale possa o meno applicare direttamente, alle condizioni previste dal proprio ordinamento, detta disposizione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla prima questione

Considerazioni preliminari

Sulla nozione di «aspetti commerciali della proprietà intellettuale»

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il greco.

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