Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013.

Priimta 2013-02-26 · ECLI:EU:C:2013:107 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-399/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:2013:107
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 febbraio 2013 (*1)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Procedure di consegna tra Stati membri — Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente — Esecuzione di una pena irrogata in absentia — Possibilità di revisione della sentenza»

Nella causa C-399/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna), con decisione del 9 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2011, nel procedimento

Stefano Melloni

contro

Ministerio Fiscal,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas e E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, M. Safjan (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Carta

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».
«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU»] il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».
«Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione [europea] o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla [CEDU], e dalle costituzioni degli Stati membri».

Le decisioni quadro 2002/584 e 2009/299

«2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(…)».

«(1)

Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della [CEDU], secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(…)

«1. La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

e

o

o

o

o

e

(…)».

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 28 marzo 2011.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nella sua versione oggi vigente derivante dalla decisione quadro 2009/299/GAI, debba essere interpretato nel senso che vieta alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna di cui trattasi possa essere riesaminata al fine di garantire i diritti della difesa dell’interessato.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Nel merito

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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