Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2013.

Priimta 2013-04-11 · ECLI:EU:C:2013:222 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-335/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-04-11
ECLI
ECLI:EU:C:2013:222
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaPirmininkasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 aprile 2013 (*1)

«Politica sociale — Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 1, 2 e 5 — Disparità di trattamento basata sull’handicap — Licenziamento — Sussistenza di un handicap — Assenza del dipendente a causa del suo handicap — Obbligo di adattamento — Lavoro a tempo parziale — Durata del periodo di preavviso»

Nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) con decisioni del 29 giugno 2011, pervenute in cancelleria il 1 o luglio 2011, nel procedimento

HK Danmark, per conto di Jette Ring,

contro

Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11),

e

HK Danmark, per conto di Lone Skouboe Werge,

contro

Dansk Arbejdsgiverforening per conto della Pro Display A/S , in stato di fallimento (C-337/11),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Arabadjiev (relatore) e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 ottobre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri».
«Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

Diritto dell’Unione

«(6)

La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l’importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l’integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(...)

«(16)

La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nella lotta alla discriminazione fondata sull’handicap.

«(20)

È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

«(21)

Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.»

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” s’intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(...)».

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

Il diritto danese

«1. Il contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato può essere risolto unicamente con preavviso comunicato secondo le norme sotto indicate. Tali disposizioni si applicano anche alla risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato prima della relativa scadenza.
«1. Qualora il lavoratore subordinato si trovi nell’impossibilità di svolgere le proprie mansioni a causa di malattia, l’inadempimento che ne consegue è considerato giustificato da un legittimo impedimento, salva l’ipotesi in cui il dipendente, successivamente alla conclusione del contratto di lavoro, abbia contratto la malattia in modo doloso o per colpa grave, ovvero, al momento dell’assunzione, abbia dissimulato, con intento fraudolento, il fatto di esserne già affetto.
«Il datore di lavoro adotta i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze della situazione concreta, per consentire alla persona disabile di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possa ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale obbligo non sussiste se determina oneri sproporzionati a carico del datore di lavoro. L’onere non è sproporzionato qualora sia sufficientemente compensato da misure pubbliche».

Controversie principali e questioni pregiudiziali

Se la condizione di una persona che, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche, non può svolgere la propria attività lavorativa o può farlo soltanto entro certi limiti per un arco di tempo che soddisfa i requisiti, in termini di durata, di cui al punto 45 della sentenza [Chacón Navas, citata] rientri nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.

oppure

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima e sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione, lettera b)

Sulla quarta questione, lettera a)

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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