Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012.

Priimta 2012-12-06 · ECLI:EU:C:2012:774 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-285/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-12-06
ECLI
ECLI:EU:C:2012:774
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasE. JuhászTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 dicembre 2012 (*1)

«IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego»

Nella causa C-285/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Bulgaria), con decisione del 16 maggio 2011, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2011, nel procedimento

Bonik EOOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

«Ai fini della presente direttiva si intende per:
«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

(...)».

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se dalle disposizioni degli articoli 178, lettere a) e b), 14, 62, 63, 167 e 168 della direttiva 2006/112 si possa dedurre, in via interpretativa, la nozione di “mancanza di un’effettiva cessione” e, in caso di risposta affermativa, se la nozione di “mancanza di un’effettiva cessione” corrisponda, quanto alla sua definizione, alla nozione di “evasione fiscale”, o se essa sia inclusa in tale nozione. Cosa comprenda, ai sensi [di tale] direttiva, la nozione di “evasione fiscale”.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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