Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013.

Priimta 2013-01-22 · ECLI:EU:C:2013:28 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-283/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-01-22
ECLI
ECLI:EU:C:2013:28
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasU. LõhmusTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasC. ToaderTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 gennaio 2013 (*1)

«Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media audiovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17 — Proporzionalità»

Nella causa C-283/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundeskommunikationssenat (Austria), con decisione del 31 maggio 2011, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2011, nel procedimento

Sky Österreich GmbH

contro

Österreichischer Rundfunk,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore), e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, U. Lõhmus, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. J.-J. Kasel, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2007/65/CE

La direttiva 2010/13

«I diritti di trasmissione televisiva [a fini di intrattenimento] di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione [europea], nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”]».
«Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d’informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto.[…] Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Pertanto, un’emittente dovrebbe dapprima richiedere l’accesso a un’emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico.

Il concetto di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. [...]».

«1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

Il diritto nazionale

«1. Ai fini del controllo delle decisioni della KommAustria (...) è istituito presso la Cancelleria federale il Bundeskommunikationssenat.
«1. Il Bundeskommunikationssenat è composto da cinque membri, di cui tre devono avere la qualifica di magistrati. I membri del Bundeskommunikationssenat esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sono vincolati da ordini o indicazioni. Il Bundeskommunikationssenat sceglie, tra i suoi membri appartenenti alla magistratura, un presidente ed un vicepresidente.

«Il legislatore può liberare un organo

(...)

(...)

dall’obbligo di attenersi alle istruzioni provenienti da un organo ad esso gerarchicamente superiore. (...)».

La controversia principale e la questione pregiudiziale

«Se l’articolo 15, paragrafo 6, della [direttiva 2010/13] sia conforme agli articoli 16 e 17 della [Carta] nonché all’articolo 1 del protocollo addizionale […]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Sul merito

Sull’articolo 17 della Carta

Sull’articolo 16 della Carta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva «Servizi di media audiovisivi»).

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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